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11 lug 20222 min

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRINCIPIO DI DIRITTO N. 2/2022

Cari tutti,

oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:

Principio di diritto n. 2/2022

Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia - Tassazione da parte del sostituto d'imposta - Articolo 18 della Convenzione Italia-Francia.

Il principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022, ha ad oggetto il regime impositivo convenzionale dei redditi da pensione erogati a soggetti francesi.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che “nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all'articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Francia, […]". Ai sensi della normativa convenzionale, "le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato". In relazione al concetto di sicurezza sociale, si osserva che "con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall'articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l'interpretazione da dare all'espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir”.

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