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14 lug 20222 min

DOCUMENTI DI PRASSI - 12 LUGLIO 2022

Regime lavoratori "impatriati" - opzione per la proroga - articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

La risposta ad interpello n. 371 del 12 luglio 2022 ha ad oggetto la possibilità di ravvedimento del tardivo versamento dell'importo dovuto per l'adesione al regime agevolato impatriati.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita, l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall'articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, si ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, considerato che nel caso di specie l'Istante - che ha già usufruito del regime speciale di cui al citato articolo 16 del decreto ‘Internazionalizzazione’, dal 2016 al 2020 - non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, lo stesso non può beneficiare dell'estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio”.

Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate

La risposta ad interpello n. 372 del 12 luglio 2022 ha ad oggetto le conseguenze, in termini di eventuale decadenza dal diritto di opzione, del mancato rispetto dei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 60353/2021 per la presentazione della richiesta di esercizio dell’opzione del regime impatriati e per l’effettuazione del versamento dovuto per l’adesione al regime agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto Crescita l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dal citato articolo 16 è subordinato all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del citato Provvedimento, si ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio in commento. Nel caso di specie, l’Istante (avendo fruito del regime speciale da gennaio 2015 a dicembre 2020) non ha provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro termine del 30 agosto 2021 e, pertanto, non può accedere all'estensione del predetto regime per l'ulteriore quinquennio.”

IVA - mero noleggio di ponteggi - aliquota IVA

Nella risposta ad interpello n. 373 del 12 luglio 2022, avente ad oggetto l’individuazione della corretta aliquota da applicare alle prestazioni di messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in merito alle prestazioni che consistono nella ‘mera’ messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante che ritiene applicabile l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge”.

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