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27 set 20223 min

DOCUMENTI DI PRASSI - 26 SETTEMBRE 2022

Cari tutti,

Oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:

Risposta ad interpello n. 470 del 26 settembre 2022

Restituzione di somme indebitamente percepite - Articolo 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 10 commi 1, lettera d-bis e 2 bis del Tuir.

Con la Risposta ad interpello n. 470/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

1. (Primo quesito) In caso di “somme da restituire alla Cassa a seguito di atti amministrativi (delibere della Giunta Esecutiva) derivanti da sentenze i cui effetti indiretti generano una restituzione di somme il cui ammontare e modalità di rimborso (netto o lordo) non sono chiaramente indicati nel disposto, si ritiene che ai fini dell'applicazione della norma in commento [-] se il provvedimento amministrativo origina da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti”.

2. (Secondo quesito) Per quanto attiene alla “determinazione dell'importo netto da restituire, nel caso in cui la restituzione sia relativa ad importi afferenti a più periodi d'imposta, il criterio illustrato nel paragrafo 3 della circolare n. 8/E del 2021, che prevede che il sostituto è tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito, deve essere applicato dalla Cassa distintamente per ogni annualità alla quale si riferisce l'indebito”.

3. (Terzo quesito) Per quanto attiene alla “determinazione del credito d'imposta, alla luce dei chiarimenti forniti nel paragrafo 5 della circolare n. 8/E del 2021, sopra richiamati, circa la definitività della pretesa, nel caso rappresentato di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti, quindi in mancanza di una definitività della pretesa, la Cassa può usufruire del credito di imposta solo sulla somma effettivamente restituita dal sostituito”. “In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, nella citata circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito di imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute Irpef (‘operate e versate’) attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si è ritenuto che la ‘definitività’ della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito, a prescindere dell'importo effettivamente
 
corrisposto dal sostituito”.

4. (Quarto quesito) “In merito all'applicazione della disposizione in esame al caso in cui siano restituite somme che non costituiscono redditi di lavoro dipendente, si ribadisce quanto chiarito nella circolare n. 8/E del 2021 che la modalità di restituzione al ‘netto’ della ritenuta possa avvenire nelle ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte. Pertanto, si ritiene che, anche nel caso di restituzione al ‘netto’ di somme relative a redditi di lavoro autonomo, al sostituto competa il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 150 del d.l. n. 34 del 2020”.

5. Infine, per “evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, è stato chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute subite può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a qualsiasi titolo, nonostante la rubrica dell'articolo 150 del decreto Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle ‘ritenute alla fonte a titolo di acconto’”.

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