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7 set 20222 min

DOCUMENTI DI PRASSI - 6 SETTEMBRE 2022

Cari tutti,

oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 47/E del 6 settembre 2022

Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 – Aliquota IVA del 5 per cento gas - Servizi accessori

Con la Risoluzione n. 47/E, avente ad oggetto chiarimenti in ordine alla norma temporanea di cui all’art. 2 del d.l. n. 130/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 171/2021 recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “poiché la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea” (grassetto nostro).

Agenzia delle Entrare - Risposta n. 444/2022 del 6 settembre 2022

Articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese.

Con la Risposta n. 444/2022, l’Agenzia delle Entrate, in ordine all’individuazione del beneficiario della detrazione prevista dall’art. 11- ter d.l. n. 34/2020, ha affermato che la società istante “nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. Infine, si precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio” (grassetto nostro).

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