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DOCUMENTI DI PRASSI - 1° AGOSTO 2022

Care/i tutte/i

oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


CIRCOLARE SCISSIONI n. 31 del 1 agosto 2022
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Circolare n. 31 del 1° agosto 2022

Chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Articolo 173, comma 10, del Tuir


Con la Circolare n. 31/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione di cui all’articolo 173, comma 10, del Tuir.

Superando le precedenti indicazioni rese con la Circolare 9/E del 2010, ha affermato che “Per assicurare l’applicazione delle norme in esame in linea con le finalità che ne hanno ispirato l’introduzione, deve escludersi, in linea di principio, che la vitalità economica o – di contro – la mancanza di vitalità economica della scissa, a seguito del test effettuato in capo a quest’ultima, debbano intendersi tout court “ereditate” dal compendio che costituisce oggetto di scissione, sia quando questo integri un ramo di azienda, sia quando questo sia composto da asset singoli o collettivi, comunque non integranti un’azienda o un suo ramo”.

Risposta all'interpello n. 397 del 1 agosto 2022
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Risposta n. 397 del 1° agosto 2022

Redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri di cui all'articolo 24- bis del Tuir


Con la Risposta n. 397/2022, avente ad oggetto il trattamento fiscale ai fini della tassazione sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir, delle plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue “tenuto conto che, nel caso di specie, l'Istante dichiara di aver personalmente detenuto le valute virtuali oggetto di cessione nel cold storage wallet ‘localizzato nel Regno Unito’ ed in un conto a lei intestato sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita dall'intermediario non residente Coinbase Inc., società di diritto statunitense, si ritiene che i redditi realizzati dall'Istante in virtù della cessione di tali valute virtuali, durante il periodo in cui era già fiscalmente residente in Italia, siano qualificabili come redditi diversi prodotti all'estero, e che, in linea di principio, gli stessi possano essere ricompresi nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri ai sensi dell'articolo 24-bis del Tuir”.

Risposta all'interpello n. 398 del 1 agosto 2022
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Risposta n. 398 del 1° agosto 2022

Si dichiarano interamente in successione conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita


Con la Risposta ad interpello n. 398/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:

  • con riguardo alla fattispecie del conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale dei beni, richiamando la precedente Circolare n. 53 del 6 dicembre 1989 ha concluso “che debba costituire oggetto di dichiarazione ai fini dell'imposta di successione l'intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita. Analoghe considerazioni valgono anche per il libretto "Z" (i.e., quote versate come socio prestatore sul libretto "Z", produttive di interessi).

  • “Per quanto riguarda, infine, le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso(quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius) si ritiene che anch'essi sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Per le suesposte considerazioni, tali somme potrebbero confluire nella comunione "de residuo" in quanto non consumati” (grassetto nostro).

Risposta all'interpello n. 399 del 1 agosto 2022
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Risposta n. 399 del 1° agosto 2022

Trasferimento della residenza all’estero e mantenimento dell’agevolazione prima casa


Con la Risposta ad interpello n. 399/2022 avente ad oggetto il trasferimento della residenza all’estero a seguito della fruizione dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che una volta soddisfatta la condizione che “l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come ‘prima casa’ sul territorio italiano”, “lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dall'agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta (cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 15 luglio 2016, n. 14510)”.

Risposta all'interpello n. 400 del 1 agosto 2022
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Risposta n. 400 del 1° agosto 2022

Se si usufruisce dell'agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta dall'altro coniuge una nuova agevolazione anche se si permuta l'immobile di esclusiva proprietà


Con la risposta ad interpello n. 400/2022, avente ad oggetto una fattispecie in cui “l'istante risulta già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell'agevolazione ‘prima casa’”, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “tale acquisto, estendendosi ope legis anche all'altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest'ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici ‘prima casa’”.


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