Cari tutti,
oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:
Risposta ad interpello n. 370/2022
Trasporti relativi ai beni in transito - non imponibilità - articolo 9 comma 1, n. 2 del decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633
La riposta ad interpello n. 370 dell’11 luglio 2022 ha ad oggetto la possibilità o meno che l’operazione di acquisto a rivendita di merce proveniente da un fornitore Extra-UE, trasferita all’Istante (soggetto passivo IVA stabilito in Italia) all’interno di un deposito doganale italiano (di cui l’Istante intenderebbe acquisire la disponibilità) e rivenduta ad un cliente Extra-UE possa rientrare tra le operazioni di transito non imponibili previste dall'articolo 9, comma 1, n. 2) del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate pur puntualizzando l’impossibilità di pronunciarsi in materia di “qualificazione della merce come ‘bene in transito’” in quanto ciò implica “la corretta interpretazione e applicazione - al caso concreto - di norme doganali di competenza dell'Agenzia delle dogane” fa presente che “anche qualora fosse riconosciuto che i beni acquistati e venduti dell'Istante siano ‘beni in transito’ per considerare i relativi trasporti come non imponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2, del Decreto IVA, la Società dovrebbe essere il ‘titolare del regime di transito’”.
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