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DOCUMENTI DI PRASSI - 11 OTTOBRE 2022
Cari/e tutti/e,
Oggi si segnalano i seguenti documenti di prassi
Risposta ad interpello n. 497 dell’11 ottobre 2022
Compatibilità tra regime del margine e regime OSS
Nella Risposta ad interpello n. 497/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “fuori dall'ipotesi di rinunzia all'applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l'automatico assoggettamento ad imposta nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere. Si segnala, infine, che, a seguito di registrazione al sistema OSS, il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 74quinquies del decreto IVA (cui rimanda l'articolo 74sexies), ‘anche in mancanza di operazioni’”.
Risposta ad interpello n. 498 dell’11 ottobre 2022
Chiarimenti ai fini IVA su cessioni da parte di soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti italiani. Articoli 13, comma 2 e 15comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21giugno 2021
Nella Risposta ad interpello n. 498/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“Nell’ipotesi in cui le operazioni risultano territorialmente rilevanti nel nostro Paese, il venditore dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e applicare l'imposta italiana nei modi ordinari (cfr. articolo 71 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall'articolo 1 del decreto). Laddove, invece, il contribuente si trovi sotto la soglia descritta e non intenda optare per la tassazione a destinazione, potrà assoggettare le vendite a distanza all'imposta sammarinese”.
Inoltre “laddove gli effetti traslativi, per una specifica clausola contrattuale o per la natura del negozio, si verifichino successivamente alla consegna, l'imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo dell'imposizione” (primo quesito);
“In assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'articolo13, comma 2, del medesimo decreto, disciplinante le ‘cessioni nei confronti di privati’, con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino” (secondo quesito).
Risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022
Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
All’interno della risoluzione n. 58/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “il versamento della sanzione [stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista] è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo ‘8114’, denominato ‘Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS’”
Risoluzione n. 59 dell’11 ottobre 2022
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 59/E/2022 ha istituito i istituiti i seguenti codici tributo:
“7727” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
“7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.