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DOCUMENTI DI PRASSI - 13 LUGLIO 2022
Cari tutti,
oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:
Risposta ad interpello n. 374/2022
Articolo 11, comma 1, lett. c) legge 27 luglio 2000, n. 212. Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del TUIR a favore di una Newco unipersonale seguito dalla stipula di un patto di famiglia a favore del discendente.
La risposta ad interpello n. 374 del 13 luglio 2022 ha ad oggetto la qualificazione come abusiva o meno di un’operazione societaria caratterizzata dal conferimento in regime di realizzo controllato (art. 177, comma 2, TUIR) di azioni di una Società (acquistate a seguito della morte dell’altro socio) a favore di una Newco unipersonale, e successiva cessione delle stesse a favore di un discendente a seguito della stipula di un patto di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale operazione non costituisce una fattispecie abusiva dal momento che “sembra diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita dall'Istante, attraverso il conferimento della quota di maggioranza detenuta nella azienda stessa, che costituisce valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2, in luogo dell'articolo 9 del TUIR. In aggiunta, la dismissione della partecipazione da parte della comunione ereditaria, che intende uscire dalla compagine sociale, risulta parte integrante del medesimo progetto di riorganizzazione e si presenta, unitamente al conferimento che la seguono, coerente con le finalità riorganizzative illustrate”.
Inoltre, nel caso di successiva vendita delle azioni, dal momento che l’Istante “mediante la costituzione della HoldCo, conferisce le proprie azioni, detenute nella Società (anche per effetto della quota acquisita dell'1 per cento) in applicazione del regime previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR, secondo l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo all'Istante”, “Tale circostanza consente di affermare, in linea di principio, che l'eventuale successiva cessione delle partecipazioni da parte della stessa società conferitaria (HoldCo) - non rientrando il preventivo conferimento nell'ambito applicativo del comma 2-bisdell'articolo 177 citato - possa soggiacere alle disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR anche con riferimento al c.d. holding period (12 mesi), ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti ivi indicati dalla norma”.
Sulla stessa questione (conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2 bis, TUIR, e successiva stipula di un patto di famiglia a favore di un discendente) si ricorda anche la risposta ad interpello n. 552/2021.
Risposta ad interpello n. 375/2022
Superbonus- Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale-limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato- art. 119 del DL n. 34 del 2020.
La risposta ad interpello n. 375 del 13 luglio 2022 ha ad oggetto le caratteristiche di applicazione del Superbonus alle spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale e i limiti di spesa previsti per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “è possibile fruire del Superbonus anche se l'intervento antisismico riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa. (…) per gli interventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventi effettuati sull'abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate. Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR effettuati sulla predetta abitazione”.
Infine, “le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento”.
Risposta ad interpello n. 376/2022
Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Nella risposta ad interpello n. 376 del 13 luglio 2022, avente ad oggetto l’applicabilità del Superbonus agli interventi di efficientamento energetico realizzati su unità immobiliare di proprietà di una Srl locata a persona fisica, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “gli interventi effettuati su una unità abitativa ‘funzionalmente indipendente’ e con ‘uno o più accessi autonomi dall'esterno’ possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso di specie, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di impresa o di arti o professioni”.
Risoluzione n. 39/2022
Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972
La risoluzione n. 39 del 13 luglio 2022 ha ad oggetto il corretto trattamento IVA applicabile agli importi erogati dal Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. ‘decreto Sostegni bis’).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica”. Pertanto “dette somme si configurarano come ‘mere’ movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle ‘cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro’”.
“Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto”.
Circolare n. 26/2022
Chiarimenti in tema di esterometro
Nella circolare n. 26 del 13 luglio 2022, avente ad oggetto le nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- La trasmissione deve “avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori. In quest’ultimo caso, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento”;
- Ai fini dell’adempimento dell’obbligo comunicativo – come anticipato in precedenti documenti di prassi – “è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale”, fermo restando che “alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia […] costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta)”;
- Tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti alle attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014. L’obbligo vale:
“a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”;
“a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.
- Il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere:
per le operazioni attive è collegato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle cessioni o prestazioni;
per le operazioni passive si fa riferimento anche al momento di effettuazione laddove i relativi documenti manchino o non siano ricevuti in tempo utile.
- “Se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, assolve all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica.Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale - adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro – dovrà essere utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT”. Tuttavia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi venduti o acquistati;
- È possibile adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione mediante la trasmissione dei dati tramite file XML utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19, ma l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione dell’autofattura può avvenire anche in forma analogica.