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DOCUMENTI DI PRASSI - 14 OTTOBRE 2022

Cari/e tutti/e,


Oggi si segnalano i seguenti documenti di prassi:


Risposta all'interpello n. 511
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Risposta ad interpello n. 511 del 14 ottobre 2022

Percentuale di detrazione IVA - Artt. 19, comma 5 e 19-bis del DPR n. 633del 1972 - Operazione di fusione per incorporazione tra società conpercentuali di detrazione IVA differenti


Nella Risposta ad interpello n. 511/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.

  • Quesito n. 1 con specifico riferimento al caso di specie si ritiene che la società incorporante nel corso dell'anno di perfezionamento dell'operazione di fusione (caso di specie 2022) possa continuare ad operare in via provvisoria la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti in base alla percentuale di pro-rata di detrazione ‘definitivo’ individuato in sede di presentazione del modello di Dichiarazione IVA relativa all’anno precedente all'operazione straordinaria (2021), salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2022”;

  • Quesito n. 2 la società incorporante, nel compilare il modello di Dichiarazione IVA annuale, espone (nel modulo 01) i dati relativi al complesso delle operazioni effettuate dalla stessa nell'anno d'imposta 2022, ammontare in cui confluiscono le operazioni (post-fusione) virtualmente riferibili ai soggetti incorporati (estinti), operando di fatto un conguaglio della detrazione presuntivamente già operata, nel corso dell'anno 2022,sulla base della percentuale di detrazione pro-rata provvisoria (corrispondente alla definitiva dell'anno 2021). Diversamente, le società incorporate (soggetti estinti) per il periodo ante fusione calcoleranno autonomamente il proprio pro-rata di detraibilità, sulla base dei dati esposti nel relativo modulo, applicandolo successivamente all'ammontare complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti. L'ammontare di IVA a credito eventualmente risultante dal quadro VL del modulo dedicato all'incorporata in sede di dichiarazione annuale confluirà integralmente nel totale dell'IVA a credito della società incorporante, subentrata nelle posizioni soggettive dei soggetti incorporati estinti, riportato del quadro VX”;

  • Quesito n. 3 la società incorporante per l'anno d'imposta successivo a quello di perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione (2023) dovrà operare la detrazione in via provvisoria sulla base di un pro-rata determinato in via presuntiva tenendo conto del volume d'affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati rispettivamente nei moduli relativi alla stessa dichiarante e ai soggetti incorporati, salvo l'onere di effettuare il conguaglio finale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo”.


Risposta all'interpello n. 512
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Risposta ad interpello n. 512 del 14 ottobre 2022

Credito d'imposta per "imprese energivore" previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 relativo al secondo trimestre 2022 - impresa energivora attiva dal 1° luglio 2019 per effetto del conferimento di un’azienda - individuazione del parametro iniziale di riferimento


Nella Risposta ad interpello n. 512/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.

  • Quesito n. 1 “qualora l'impresa (i.e. ALFA) ‘non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati’”;

  • Quesito n. 2In capo all'Istante - che risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma è rimasta inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e, sulla base di quanto sopra chiarito, è priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019(costo medio per kWh della componente energia elettrica), da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022 - trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, perle quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26euro/MWh (così come indicato nel paragrafo 2.1 della circolare n. 13/E del 13 maggio2022)”.



Risposta all'interpello n. 513
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Risposta ad interpello n. 513 del 14 ottobre 2022

Selezione opportunità di investimento - cartolarizzazione crediti NPL -regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 1), 4) e 9) del d.P.R.n. 633 del 1972


Nella Risposta ad interpello n. 513/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 1), 4) e 9) del d.P.R.n. 633 del 1972 è necessario verificare che i servizi prestati “siano effettivamente idonei, di per sè, a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale delle parti relativi a titoli (caratteristica che, in base ai principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia UE, contraddistingue le ‘operazioni relative a titoli’ esenti)ovvero che, in relazione all'erogazione di detti servizi, il ruolo assunto dalla società istante possa essere assimilato a quello di un intermediario che si trovi in una posizione di assoluta indipendenza rispetto alle parti, nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE”.







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