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DOCUMENTI DI PRASSI - 15 LUGLIO 2022

Cari tutti,


oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta n. 380/2022

Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)


Nella risposta ad interpello n. 380 del 15 luglio 2022, avente ad oggetto l’applicazione del Superbonus a interventi da realizzare su un’unità immobiliare residenziale funzionalmente indipendente detenuta in locazione da persona fisica socia della Srl locataria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato”. “Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene pertanto che l'Istante, inquanto socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell'immobile, non possa fruire del Superbonus”.


Risposta n. 381/2022

Gruppo IVA - garanzia rimborsi IVA - assunzione diretta dell'obbligazione - articolo 38-bis, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633


La risposta ad interpello n. 381 del 15 luglio 2022, avente ad oggetto la possibilità per la Società rappresentante di un Gruppo IVA di prestare garanzia ex art. 38-bis del DPR 633/1972 mediante assunzione diretta dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, così come intesa dal citato articolo 38-bis, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell'alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA”. Pertanto “la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA presentata dal Gruppo IVA dovrà essere garantita nei modi ordinari.”


Risposta n. 382/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972


Nella risposta ad interpello n. 382 del 15 luglio 2022, avente ad oggetto l’applicazione dell’esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), DPR 633/1972 ai costi sostenuti per l’attività di intermediazione finanziaria (compenso dell’Advisor), l’Agenzia delle Entrate fa presente che “dal contratto sembra emergere una prestazione complessa, non frazionabile artificiosamente: l'attività dell'Advisor, infatti, ‘avrà esclusivamente natura di consulenza ed assistenza professionale e lo stesso’ Advisor ‘agirà quale mandatario senza rappresentanza dei Mandanti, con il quale concorderà gli interventi da compiere e le iniziative da assumere’”.

“A tale prestazione complessa può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA qui in discussione dopo che la Società ha valutato la presenza preponderante dei caratteri propri dell'attività di intermediazione.”


Risoluzione n. 40/2022

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73)


Nella risoluzione n. 380 del 15 luglio 2022, avente ad oggetto le modifiche introdotte dell’art. 10 del D.L. n. 73/2022 al decreto IRAP, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito “le modalità di compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022. In particolare:

- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;

- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);

- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro”.

Inoltre “si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)”.


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