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DOCUMENTI DI PRASSI - 17 OTTOBRE 2022

Cari tutti,


Oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:


Interpello n. 515 del 17 ottobre 2022
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Risposta ad interpello n. 515 del 17 ottobre 2022


Attività di mining - trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.


Con la Risposta ad interpello n. 515/2022, avente ad oggetto il regime fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dell’attività di “Mininig”, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che:

  1. Ai fini IVA, “L’impossibilità di individuare l’esistenza di un servizio ‘personalizzato’ prestato dal miner a beneficio di uno specifico beneficiario consente di ritenere il mining non rilevante ai fini IVA in quanto connotato dall'assenza di un legame sinallagmatico. Il miner non deve riscuotere l'imposta a fronte delle criptovalute ricevute dal network e correlativamente, non effettuando operazioni attive imponibili, non può esercitare il diritto a detrazione”.

  2. Ai fini delle imposte dirette, “Qualora i servizi summenzionati risultino remunerati mediante dei corrispettivi definiti in termini di cd. «monete virtuali», tenuto conto del principio espresso nella risposta n. 788/E del 2021, per cui «alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali», trovano applicazione le disposizioni del TUIR che disciplinano le operazioni in valuta estera. [-] “La relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del TUIR. Va da sé che in relazione alla valutazione delle cd. «monete virtuali» detenute al termine di ciascun periodo d'imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta, in applicazione di quanto disposto dal menzionato articolo 110 del TUIR”. Ai fini IRAP “le remunerazioni del ‘miner’ concorrono alla formazione del valore della produzione netta, rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili all'attività caratteristica dell'Istante con il conseguente transito in voci rilevanti ai fini IRAP. Le oscillazioni di valore, invece, non sarebbero incluse nella base imponibile del tributo regionale, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei presupposti per l'applicazione del principio di correlazione”.

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