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DOCUMENTI DI PRASSI - 18 OTTOBRE 2022

Cari tutti,


Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta n. 516 del 18 ottobre 2022
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Risposta ad interpello n. 516 del 18 ottobre 2022

Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - articolo 10-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori")


Con la Risposta ad interpello n. 516/2022 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai sussidi:

a. diversi da misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica

b. concessi ed erogati:

  • successivamente alla fine dello stato di emergenza da Covid 19 (31 marzo 2022);

  • alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19;

si applica l’art. 10 bis del decreto Ristori e quindi, “anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”.



Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022
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Risposta ad interpello 517 del 18 ottobre 2022

Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997


Con la Risposta ad interpello n. 517/2022, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, in presenza di omissioni relative al quadro SO del modello 770 [alla cui compilazione sono tenuti, ai sensi dell’art. 10, co.1, D.L.vo n. 461/1997, gli intermediari che intervengano nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di cui alle lett. da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67]:

a. è riconosciuta a facoltà di:

  • “regolarizzare l'omessa comunicazione dei dati disposta dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, mediante la presentazione - per l'anno d'imposta 2020 - di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse);

  • definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

b. non è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472/1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell’amministrazione finanziaria in sede di contestazione delle violazioni (Cfr., per tutti, le circolari n. 180 del 10 luglio 1998 e n. 42/E del 12 ottobre 2016)”.



Risoluzione n.61_2022
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Risoluzione n. 61/E del 18 ottobre 2022

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta

Con la Risoluzione n. 61/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per il versamento del recupero dei crediti erogati ai lavoratori dipendenti e assimilati ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione. I codici tributo sono:

  • “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";

  • “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".


Risposta n 518 del 2022
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Risposta ad interpello n. 518 del 18 ottobre 2022

Imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rideterminazione dell'avviamento affrancato emerso in occasione di un'operazione di fusione e rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso


La Risposta ad interpello n. 518/2022 ha ad oggetto chiarimenti in merito alla regolarizzazione degli errori commessi in sede di affrancamento dell’avviamento nell’ambito di una fusione inversa.

In particolare:

  • “l'Istante potrà integrare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative agli anni d'imposta n, n+1 e n+2, versando l'eventuale maggiore imposta determinata per l'effetto dell'integrazione (con specifico riferimento all'anno n+2), ed i relativi interessi, nonché le sanzioni (commisurate al tipo di violazione commessa), riducibili mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

  • “Con riferimento alla maggiore imposta sostitutiva versata facendo erroneamente riferimento al valore civile dell'avviamento, oggetto di affrancamento, contabilizzato in sede di prima iscrizione al 1° gennaio n (euro ...), l'istante potrà, alternativamente, chiederne il rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compilando la colonna 4 del rigo RX 16 del quadro RX della dichiarazione dei redditi, ovvero utilizzarla in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa compilazione della successiva colonna 5 del medesimo rigo, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.


Risposta n 519 del 2022pdf
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Risposta ad Interpello 519 del 18 ottobre 2022

Articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili


La Risposta ad interpello n. 519/2022 ha ad oggetto chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa per gli investimenti nelle zone economiche speciali “ZES”.

In particolare, sono posti i seguenti quesiti:

  1. Se sia possibile fruire per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorni ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D. l. 20 giugno 2017, n. 91, per l’acquisto dell’area e per i lavori di realizzazione di un immobile strumentale all’investimento realizzati anteriormente alla data del 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.l. 20 aprile 2022, n. 36);

  2. Se la stipula del contratto di sale & lease-back all'esito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'immobile non rappresenti una ipotesi di decadenza dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex articolo 1, comma 105, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:

1) Quesito n. 1:

  • “Il credito di imposta ZES spetta anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore delle novità, ossia dal 1° maggio 2022”.

  • “Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti”.

  • “Fermo restando che le spese per l'acquisto delle aree edificabili non sono agevolabili mediante l'agevolazione qui in esame, alla luce dei chiarimenti resi con la citata risposta n. 332 del 2022, si ritiene che, in relazione alla fattispecie oggetto di interpello, siano agevolabili i lavori di realizzazione dell'immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, ancorché la data "generale" di inizio dei lavori complessivi sia il 21 febbraio 2022. Ai fini della determinazione del "momento di effettuazione", rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, e non sono rilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio menzionati all'articolo 83 del TUIR”.

  • “Nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto”.

  • “Tenuto conto che i lavori per la realizzazione o l'ampliamento degli immobili, per loro natura, possono protrarsi a lungo nel tempo e, in determinati casi, possono avere una durata di più esercizi (nel caso specifico, sulla base di quanto dichiarato dall'Istante, i lavori commissionati da ALFA saranno realizzati in circa dieci mesi), considerata la finalità agevolativa della disposizione in esame, non deve farsi riferimento esclusivamente al momento in cui i lavori sono iniziati, cristallizzando l'investimento di ALFA alla data del 21 febbraio 2022, ma, coerentemente con la modalità di esecuzione dei lavori, considerare l'investimento come realizzato, in parte, nel periodo dal 21 febbraio 2022 (inizio lavori) al 30 aprile 2022 e, in parte, dal 1° maggio 2022 (entrata in vigore DL 36/2022) alla data di fine lavori, secondo le modalità sopra descritte”.

2) Quesito n. 2:

  • “La stipula del contratto di sale & lease-back da parte di ALFA non sia assimilabile ad una vera e propria cessione dell'immobile. Di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione relativa alle ZES”.


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