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DOCUMENTI DI PRASSI - 2 SETTEMBRE 2022

Care/i tutte/i

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Risposta ad interpello n. 442 del 2 settembre 2022


Nomina del rappresentante fiscale - articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997


Nella Risposta ad interpello n. 442/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che “la lettera di nomina [del rappresentante fiscale del soggetto non residente] può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante”. Ha poi fornito più dettagliate istruzioni in merito alle modalità di redazione della lettera stessa, concludendo che “In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza non già la tardiva comunicazione all'Ufficio dell'avvenuta nomina del rappresentante fiscale, bensì un'ipotesi di mancata nomina del medesimo”.


Ha inoltre confermato che “un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto - potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati - ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria. Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia”.


Infine, “il rappresentante fiscale, per ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente dal medesimo rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35del decreto IVA - entro 30 giorni dalla data di inizio attività - con una delle […] modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate”.



Risposta ad interpello n. 443 del 2 settembre 2022


Opzione per il riallineamento fiscale - remissione in bonis - articoli 110 del decreto legge n. 104 del 2020 e 2 del decreto legge n. 16 del 2012


Nella Risposta ad interpello n. 443/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si ritiene che sia comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della ‘remissione in bonis’ […] ovvero:

  • versando la sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari a 250 euro), senza ricorrere alla compensazione;

  • effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con ‘la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso’”.

Dal momento che “il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 espressamente dedicato ai ‘Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni’ in relazione alla ‘Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020’ – presente invece nel modello Redditi SC 2021 - l'istante può avvalersi della ‘remissione in bonis’ esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento in parola tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello redditi SC 2021)”.

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