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DOCUMENTI DI PRASSI - 20 LUGLIO 2022

Cari tutti,

oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Risposta interpello n.384 del 20 luglio 2022
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Risposta ad interpello n. 384 del 20 luglio 2022

Superbonus-sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022 - art. 119 del D.L. n. 34/2020.


Con la Risposta ad interpello n. 384/2022 rilasciata specificamente in materia di sisma bonus acquisti disciplinato dall’art. 16 del DL n. 63/2013 e dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) l’Ufficio ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del sisma bonus acquisti nella misura (maggiore) del 110 per cento prevista del Decreto Rilancio – in luogo delle percentuali minori del 75 per cento o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore - è necessario che i requisiti richiesti dalla normativa sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022, non trovando applicazione le proroghe introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 per l’art. 16 comma 1-septies del DL n. 63/2013.


Risposta interpello n. 385 del 20 luglio 2022
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Risposta ad interpello n. 385 del 20 luglio 2022

"Bonus-facciate" - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


Con la Risposta ad interpello n. 385/2022 in relazione alle modalità operative di fatturazione in caso di opzione per il c.d. sconto in fattura, l’Ufficio ha chiarito che, nel caso in cui lo sconto cui il contribuente ha diritto non sia stato indicato nella fattura emessa dal fornitore, non si ravvisano le condizioni ex art. 26 del DPR n. 633/1972 e dunque non è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l'imponibile - pari al corrispettivo pattuito - e l'IVA ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).

Ne deriva che l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l'intero e, dunque, il contribuente (committente), da un lato, potrà fruire solo della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi rispetto al corrispettivo pattuito ed effettivamente pagato e, dall’altro, non potrà in alcun modo cedere la detrazione non avendo effettuato la comunicazione all’Ufficio di opzione per lo sconto entro il 29 aprile 2022.

D’altra parte, nel caso in cui successivamente il contribuente paghi al fornitore anche l’importo che avrebbe dovuto essere l’oggetto dello sconto, costui potrà portarlo in detrazione pro quota nella prossima dichiarazione dei redditi ovvero cederlo a terzi, previa opzione per la cessione del credito.


Risposta interpello n. 386 del 20 luglio 2022
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Risposta ad interpello n. 386 del 20 luglio 2022

Note di variazione IVA - Criteri di emissione in casi particolari - Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Con la Risposta ad interpello n. 386/2022 in materia di IVA e, specificamente, di note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972, anche sulla scorta di principi di diritto precedentemente emanati (cfr. n. 11 del 6 agosto 2021, n. 13 del 2 aprile 2019), nonché di precedenti risposte ad interpello (quali la n. 261/2020, n. 192/2020, n. 119/2021) ed ulteriori documenti di prassi (cfr. Circolare n. 20/E/2021), l’Ufficio ha chiarito che, in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il creditore ha facoltà di emettere una nota di credito esclusivamente con riferimento a quelle operazioni - già eseguite e fatturate - per le quali la controparte sia risultata inadempiente/insolvente a prescindere dalla natura giudiziale o negoziale della causa di risoluzione del contratto e dall’accertamento formale del verificarsi di detta causa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ricorda che una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta resta subordinato alle condizioni imposte dall'art. 19 del decreto IVA e, dunque, il momento di emissione della nota di variazione rileva ai fini del concreto esercizio del diritto di detrazione.

L’Ufficio specifica altresì che la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione costituisce una mera facoltà del creditore, il quale è libero di rinunciare a tale beneficio, scegliendo, invece, nell'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale o esecutiva, di operare la variazione in diminuzione alle condizioni stabilite dal nuovo comma 3-bis del medesimo art. 26 del decreto IVA recentemente introdotto dal D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Sicché il creditore dovrà scegliere se emettere la nota di variazione in diminuzione sin dall'apertura della procedura concorsuale ed indipendentemente dal suo esito oppure avviare una procedura esecutiva e attendere l’esito infruttuoso della stessa.



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