Cari/e tutti/e,
oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:
Risposta ad interpello n. 458 del 20 settembre 2022
Superbonus - detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR.
Nelle Risposta n. 458/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che “la possibilità di fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto” spetta “a condizione che l’intervento prospettato possa essere tecnicamente riconducibile agli interventi ‘trainanti’ antisismici previsti dall’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio.” Inoltre, le somme ricevute da una compagnia assicurativa “a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione” si ritiene che non vadano sottratte “alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante”.
Risposta ad interpello n. 459 del 20 settembre 2022
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa - Articolo 16 - bis del Tuir e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
Nelle Risposta n. 459/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che ai fini dell’applicazione delle detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16-bis, Tuir, e dall'art. 1, commi da 344 a 347, L. n. 296/2006 si ritiene che le somme ricevute da una compagnia assicurativa “a titolo di ‘risarcimento e/o indennizzo’ per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione” non vadano sottratte “alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima.”
Risposta ad interpello n. 460 del 20 settembre 2022
Fruizione del "regime speciale per lavoratori impatriati" nell'ipotesi in cui, per effetto dell'applicazione del "regime forfetario" nel primo periodo d'imposta successivo al rientro in Italia, non siano stati conseguiti redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo
Nella Risposta n. 460/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato – richiamando la circolare n. 33/E del 2020 – che “l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati. Ne consegue che, nel caso in cui l'Istante, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare in relazione all'annualità in corso per il ‘regime forfetario’, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.”
Comments