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DOCUMENTI DI PRASSI - 26 LUGLIO 2022

Cari tutti,


oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risoluzione 41 DEL 26 LUGLIO 2022
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Risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145


L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 ha avuto modo di precisare che

  • Le attività di carattere creativo non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

  • Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo nell’accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e della “non ripetitività”) nonché gli altri requisiti richiesti dalla norma, alcune attività di carattere creativo svolte dalla società istante.


Risposta all'interpello n. 388 del 26 luglio 2022
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Risposta n. 388 del 26 luglio 2022

Aliquota IVA cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori - Art. 124 D.L. 34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972


L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 388/2022 ha avuto modo di precisare che sono soggetti alle agevolazioni ai fini IVA dell’art. 124 del D.L. n. 34/2020 anche i beni accessori all’ecotomografo carrellato nel presupposto che, come asserito dalla società istante, gli stessi rappresentino un'integrazione e un necessario completamento degli ecotomografi carrellati [e sempre che detti accessori siano ceduti al medesimo cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (i.e. ecotomografo carrellato)].


Risposta all'interpello n. 389 del 26 luglio 2022
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Risposta n. 389 del 26 luglio 2022

Aliquota IVA - Cessione strumentazione accesso vascolare - Art. 124 D.L. 34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972


L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 389 del 26 luglio 2022 è dell'avviso che la classificazione doganale dei Prodotti commercializzati dalla Società, specificata nei termini anzidetti dall'ADM, assuma, in linea di principio, rilevanza dirimente e vincolante al fine di stabilire se detti prodotti possano essere compresi tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 124 del D.L. n. 34 del 2020.


Risposta all'interpello n. 390 del 26 luglio 2022
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Risposta n. 390 del 26 luglio 2022

Società consortile costituita per l'esecuzione di opera a seguito di gara d'appalto -mandato senza rappresentanza - regime IVA


L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 390 del 26 luglio 2022 ha avuto modo di precisare che :

  • in relazione ai casi di ri-fatturazione a titolo di addebito delle spese sostenute, qualora la società consortile acquisti direttamente da fornitori terzi beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, gli stessi saranno riconducibili all'istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità, ai fini IVA, dell'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante

  • Tanto premesso e ferma restando la necessità di appurare lo specifico trattamento applicabile alle singole operazioni, in ragione delle loro caratteristiche essenziali, ai fini dell'inquadramento delle problematiche esposte, in presenza di un mandato senza rappresentanza tra le parti, alle somme addebitate dalla società consortile alle consorziate per il ribaltamento pro quota dei costi sostenuti per l'effettuazione dei lavori e dei servizi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato si applica in linea di principio, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, sulla base dei contratti stipulati dalla stessa con le imprese terze.”


Risposta all'interpello n. 391 del 26 luglio 2022
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Risposta n. 391 del 26 luglio 2022

Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori perdite e ACE in dichiarazione integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, comma 4, del D.M. 28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del D.M. 03/08/2017


L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 391 del 26 luglio 2022 ha avuto modo di precisare che la circostanza in base alla quale gli accordi relativi alla procedura di Patent Box sottoscritti nell'anno 2021 hanno apportato variazioni sostanziali e significative delle informazioni rilevanti ex tunc alla formazione dei redditi dei periodi di imposta coperti da ruling e determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Patent Box, si ritiene che l'Istante potrà avvalersi, in sede di dichiarazione integrativa per l'anno di imposta 2016, della facoltà di "calibrare" l'utilizzo delle:

  • perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR;

  • deduzione ACE, secondo le indicazioni fornite nel richiamato principio di diritto n. 7/2021, tenendo conto degli ulteriori chiarimenti che verranno resi in risposta al secondo quesito.


Risposta all'interpello n. 392 del 26 luglio 2022
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Risposta n. 392 del 26 luglio 2022

Servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione - Trattamento ai fini IVA - articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazioni "a catena"


L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 392 del 26 luglio 2022 ha precisato che: si ritiene che il servizio di trasporto effettuato da Epsilon non rientri nel regime di non imponibilità IVA in commento perché eseguito nei confronti di un committente (l'Istante) che - in questo rapporto - di fatto agisce quale "subappaltatore". Si tratta di un servizio che la Società ha a sua volta ricevuto in "subappalto" da Gamma, l'unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l'esportatore da cui ha ricevuto mandato, avente a oggetto anche l'esecuzione del trasporto in oggetto. Una diversa interpretazione legittimerebbe un'applicazione "a catena" del regime di non imponibilità IVA in commento, in evidente contrasto con la citata sentenza della Corte di Giustizia UE.


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