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DOCUMENTI DI PRASSI - 27 GIUGNO 2022
Cari tutti,
trovate in allegato:
RISPOSTA AD INTERPELLO N. 345 del 27 giugno 2022
Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percipienti - obblighi di certificazione - Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La risposta ad interpello in epigrafe ha ad oggetto le indennità da Covid-19 erogate ai dipendenti e l’obbligo di certificazione di cui all’art. 4 del DPR n. 322/1998.
In merito, l’Agenzia delle Entrate conclude che la società istante “dovrà trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni di cui al richiamato articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 622 /1998, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge n. 73 del 2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.”
RISPOSTA AD INTERPELLO N. 346 del 27 giugno 2022
Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La risposta in epigrafe, ha ad oggetto la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 bis del DPR n. 600/1973 da effettuarsi sulle provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti e dai procacciatori d’affari. L’Agenzia delle Entrate conclude che non è soggetto alla suddetta disciplina un contratto mediante il quale alla “Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell'attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il Punto convenzionato, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell'attività da questi ultimi svolta” in quanto “Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato non si applica la ritenuta d'acconto”.
RISPOSTA AD INTERPELLO N. 347 del 27 giugno 2022
Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento di un immobile a titolo gratuito dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante.
Nella risposta in epigrafe, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile tra il mandante e il mandatario, l’Agenzia delle Entrate conclude che il “citato trasferimento dell'immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante è da assoggettare alla ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni recate dal citato articolo 2, comma 47, con applicazione dell'aliquota prevista nella misura dell'8 per cento dal successivo comma 48. Per le su esposte motivazioni, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, del 2 e 1 per cento, rispettivamente ai sensi degli articoli 1 della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e 10 del medesimo d.lgs.”.
RISPOSTA AD INTERPELLO N. 348 del 27 giugno 2022
Rimborsi spese amministratori locali - Regime fiscale dei rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare (Presidente e componenti del Comitato esecutivo) facente parte di una regione a statuto speciale - Articolo 52 del Tuir
Nella risposta in epigrafe, avente ad oggetto i rimborsi spese agli amministratori locali e la rilevanza ai fini delle imposte sul reddito, l’Agenzia delle Entrate conclude che “rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l'altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane”. Tuttavia, “con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell'articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir”.