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DOCUMENTI DI PRASSI - 28 LUGLIO 2022

Care/i tutte/i,

oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:

Circolare n. 29 del 28 luglio 2022 (ATAD CFC bis 2022)
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Circolare n. 29/E del 28 luglio 2022

ATAD 1” - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) – articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142. Ulteriori chiarimenti


Poiché sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle società controllate estere (CFC – art. 167 TUIR), con la circolare n. 29/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che:

  • L’impostazione contenuta nella circolare n.18/E/2021 (i.e., una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva) possa essere superata alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono oscillare di anno in anno. In particolare, si ritiene che il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test.

  • Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC è adeguatamente governato nel modello di dichiarazione dei redditi infatti, è stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC

  • Resta fermo che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trovi applicazione, il “monitoraggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC come illustrato al paragrafo 7.1 della circolare n. 18/E/2021 deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.

  • I rapporti fra la c.d. entry tax di cui al citato articolo 166-bis e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021. In particolare, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).

  • L’ipotesi più specifica in cui una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all’ingresso in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso.

  • In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, del TUIR.

  • Infine, si osserva che laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica sopra descritta (cfr. anche par. 2.2. circolare 18/E/2021).



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