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DOCUMENTI DI PRASSI - 28 GIUGNO 2022

Aggiornamento: 30 giu 2022


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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 349 del 28 giugno 2022

Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni 'prima casa'.


Nella risposta ad interpello in epigrafe, avente ad oggetto il riacquisto di nuda proprietà da parte di cittadino italiano residente all’estero e agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • Sono valide le conclusioni della sentenza n. 17148/2018 della Corte di Cassazione;

  • In caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, la decadenza dall'agevolazione prevista dall'articolo 1, nota II- bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, non è impedita dall'acquisto - entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato - della nuda proprietà di altro immobile; e

  • In caso di cittadino italiano residente all’estero si ritiene - alla luce della ratio della disciplina in esame come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, volta a favorire l'acquisto della casa di proprietà evitando che l'agevolazione possa assecondare intenti speculativi, nonché dell'affermata necessità che il riacquisto consenta l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva, non risultando idoneo a tal fine l'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, anche per il cittadino residente - che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà di altro immobile non sia idonea ad evitare la decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa". Non rileva, a tal fine, la circostanza relativa all'impossibilità di adibire la casa riacquistata a propria abitazione principale dal contribuente cittadino italiano emigrato all'estero.


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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 350 del 28 giugno 2022

Articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346- Trasferimento mortis causa quote di S.r.l


Nella risposta ad interpello in epigrafe, avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni di SRL, l’Agenzia delle Entrate conclude che:

  • L'opzione [di liquidazione] esercitata dal socio superstite (dopo due anni dal decesso) non ha come finalità quella di impedire il trasferimento della quota mortis causa alle eredi che, come precisato dai giudici di legittimità, entra nel patrimonio delle stesse a seguito della morte del socio defunto, bensì configura una ipotesi di acquisto delle quote da parte dello stesso socio superstite con estromissione delle eredi (socie) dalla compagine sociale, a fronte del dovuto corrispettivo;

  • Si ritiene, pertanto, che tale operazione, che configura una ordinaria cessione di quote sociali con liquidazione del relativo importo, non assuma rilievo ai fini successori in quanto attiene a vicende che riguardano le sorelle del de cuius nella loro qualità di socie della società e non di eredi, e non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 48 del d.lgs. n. 346 del 1990.


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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 351 del 28 giugno 2022

Proprietario di un immobile pervenuto giusto atto di permuta a favore di terzo e fruizione della detrazione prevista in materia di sismabonus acquisti, con possibilità di cessione successiva del credito ex art 121 del decreto legge n. 34 del 2020.


Nella risposta ad interpello in epigrafe, in materia di non riconoscimento del sismabonus nel caso di acquisto a favore di terzo tramite permuta, l’Agenzia delle Entrate conclude che:

  • Nei casi di acquisto immobiliare stipulato «a favore di terzo», gli effetti si producono in capo al soggetto terzo al quale le parti attribuiscono il diritto di pretendere l'adempimento del contratto, benché l'acquisto sia stipulato da altri, e «il terzo» consegue direttamente l'acquisto dell'immobile, nel momento in cui il bene verrà ad esistenza, per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto;

  • In tale ipotesi, tenuto conto che presupposto per la fruizione dell'agevolazione è il sostenimento dell'onere da parte del soggetto che ne fruisce (cfr. tra l'altro, circolare n. 7/E del 25 giugno 2021), il terzo beneficiario (l'Istante) non possiede i requisiti normativamente previsti per fruire del sismabonus acquisti in questione in quanto, pur essendo acquirente dell'unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all'acquisto;

  • Parimenti il diritto a fruire dell'agevolazione non può maturare in capo al soggetto stipulante (madre dell'Istante), atteso che gli effetti reali del contratto si producono direttamente in capo al terzo (l'Istante) nel momento in cui il bene viene ad esistenza.


Risposta_n_352_2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 352 del 28 giugno 2022

Bonus facciate: interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso - legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) e successive modifiche


Nella risposta ad interpello in epigrafe, in materia di bonus facciate e risanamento conservativo di un portale di edificio religioso, l’Agenzia delle Entrate conclude che in considerazione di quanto rappresentato dall'Istante - ossia che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l'ingresso all'interno dell'edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza, anche una funzione decorativa e ornamentale -, "si ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, le spese per l'intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell'ambito della detrazione in esame".



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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 353 del 28 giugno 2022 Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico -Trattamento fiscale ai fini Iva- Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972.


Nella risposta ad interpello in epigrafe, in materia di prestazione di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico e art. 7-quinquies del DPR n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all'evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori;

  • Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, si applichi la previsione di cui all'articolo 7-quinquies del DPR n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell'Iva, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato.


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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 354 del 28 giugno 2022

Sussistenza commercialità ex art. 87 TUIR


Con la risposta ad interpello in epigrafe, concernente il requisito di commercialità ai sensi dell’art. 87, TUIR, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • La circolare n. 7/E del 2013 ha chiarito che l'impresa "commerciale" va apprezzata nel caso in cui la società disponga di una struttura operativa idonea in potenzialità all'avvio del processo produttivo, avuto riguardo alla capacità di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti nell'ambito del settore economico di riferimento;

  • Non risulta dirimente, ai fini del riconoscimento della commercialità, l'avvio effettivo del processo produttivo così come il contenuto dell'oggetto sociale, il quale rileva nella misura in cui trova, di fatto, rispondenza nelle attività in concreto poste in essere dall'impresa;

  • Non osta al riconoscimento dell'impresa commerciale il mancato conseguimento di ricavi; a rilevare, in definitiva, è che l'impresa disponga di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all'avvio del processo produttivo. Le caratteristiche di determinati settori possono peraltro condurre le imprese a generare ricavi anche a distanza di anni dalla loro costituzione; per tali soggetti, in particolare, il complesso delle attività preliminari svolte, quali l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni, la ricerca dei finanziamenti e dei siti ove ubicare gli impianti, la progettazione e realizzazione degli stessi, non assume natura meramente preparatoria, ma integra da subito l'esercizio dell'attività d'impresa.

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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 355 del 28 giugno 2022

Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in benistrumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 60-65, della legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n.178 del 2020


Nella risposta ad interpello in epigrafe, resa in materia di iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che:

  • In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, come anche evidenziato dallo stesso interpellante nella sua soluzione interpretativa, il documento di prassi chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; con la conseguenza che: alla luce delle clausole contrattuali specificamente pattuite, si ritiene che - ai fini di cui trattasi - questi ulteriori adempimenti costituiscano soltanto delle prestazioni "accessorie" alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari; in altri termini, si è dell'avviso che tali ulteriori attività non assumano un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali;

  • Pertanto, nel contesto contrattuale riportato dall'Istante, le parti hanno inteso conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei Beni;

  • I costi sostenuti dall'Istante per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, tenendo conto - come detto in precedenza - dell'eventuale "prenotazione" del bene;

  • In merito ai costi del personale dipendente di ALFA impiegato nell'attività di progettazione e di sviluppo della XXX, laddove tali costi, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, siano capitalizzabili ad incremento del costo dei beni e costituiscano "oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), TUIR, si dovrà far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, TUIR, per la corretta imputazione temporale ai fini delle agevolazioni in argomento.









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