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DOCUMENTI DI PRASSI - 3 AGOSTO 2022

Care/i tutte/i

Oggi segnaliamo il seguente documento di prassi:


Risposta all'interpello n. 406 del 3 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 406 del 3 agosto 2022

Crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica - Cessione nell'ambito del consolidato fiscale - Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34


Nella Risposta ad interpello n. 406/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:

  • Con riferimento alla trasferibilità, senza limiti, del credito di imposta (ai sensi dell’art. 121, co. 2 del D.l. 34/2020) maturato tramite sconto in fattura alla consolidante al fine di utilizzarlo all'interno del regime del consolidato fiscale nazionale in compensazione con l'IRES di gruppo, in ossequio a quanto previsto dalla circolare 53/E/2004, “per ragioni di coerenza sistematica, deve essere riconosciuta, anche con riguardo a quest'ultimi, la possibilità di trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (si veda in merito la recente risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso)”.

  • Con riferimento alla cessione dei suddetti crediti, senza limiti di importo, a soggetti diversi dalla consolidante, “l'utilizzo in compensazione sconta i limiti previsti dall'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, come in ultimo modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”.

  • “Con riferimento alla liquidazione IVA di gruppo - di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché a quello ministeriale 13 dicembre 1979 - va rilevato che la stessa è tutta interna all'imposta sul valore aggiunto ed alle relative liquidazioni, risultando impossibile, a differenza di quanto avviene per il consolidato, trasferire altri crediti d'imposta”.

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