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DOCUMENTI DI PRASSI - 4 LUGLIO 2022

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta_359_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 359/2022

Applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust dal disponente a seguito della morte del disponente, nell'ipotesi in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del TUIR [si ipotizza che l'Agenzia faccia riferimento all'art. 37, co. 3 del d.p.r. 600/1973]


La risposta ad interpello n. 359 del 4 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust dal disponente a seguito della morte del disponente, nell'ipotesi in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’Atto istitutivo del Trust medesimo, si ritiene, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, che la predetta quota non debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del de cuius”.

“La circostanza che il Trust ‘non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale’ – affermata nella richiamata risposta ad interpello (cfr. risposta pubblicata il 1° dicembre 2021, n. 796) – rileva ai soli fini dell'imputazione dei redditi, comportando che, come risulta dalla stessa risposta, ‘i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente’".

Per completezza, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “secondo l'attuale orientamento della Corte di Cassazione la ‘costituzione del vincolo di destinazione’ non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto ‘di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo’ (cfr. Cassazione, Sentenza n. 8082 del 23 aprile 2020). Conseguentemente, nel caso di specie, con riferimento alle partecipazioni in questione, l'imposta sulle successioni e donazioni troverà applicazione all'atto di attribuzione delle predette partecipazioni da parte del Trustee ai beneficiari".



Risposta_360_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 360/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972


La risposta ad interpello n. 360 del 4 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 nn. 1, 2, e 4 d.p.r. 633/1973 (Decreto IVA), al corrispettivo (success fee) percepito dall’Istante per le prestazioni di servizi rese ai mandanti in qualità di Advisor finanziario, nell’ambito di un’operazione di cessione di partecipazioni societarie.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, “nel Contratto esibito dalla Società, denominato genericamente lettera di conferimento dell'incarico, le prestazioni concordate sono qualificate dalle parti come attività di consulenza e nel dettagliarli, i Servizi non appaiono nell'immediato riconducibili a quelli resi dal broker, oggetto della risposta 852/2021. Emerge piuttosto una complessa attività di consulenza, in linea con l'oggetto sociale dell'Istante, nell'ambito della quale l'eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) si pone come un 'di cui' e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell'intera prestazione. Pertanto, a questa complessa prestazione di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA in commento”.



Risposta_361_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 361/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972


La risposta ad interpello n. 361 del 4 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione del regime esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 alle attività di consulenza finanziaria (quali servizi di financial advisory e di investment banking, incluso l'assistenza nell'analisi, nella strutturazione e marketing dell'Operazione, nella negoziazione e nel closing) prestate dall’Istante su incarico dell'Advisor.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, “ai fini in esame, le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il Decreto IVA riconosce l'esenzione ‘oggettiva’, si sostanziano nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l'imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l'attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale ‘obbligazione di fare, non fare e permettere, da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria (cfr. anche risposta n. 437 del 2020, citata dall'Istante)”.

Nella fattispecie in esame, “non essendo possibile distinguere - sulla base del contratto allegato - le caratteristiche proprie delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione, nel senso prima chiarito, si ritiene che il rapporto tra la Società e l'Advisor sia una collaborazione, intesa quale prestazione generica e come tale imponibile, con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria”.



Risposta_362_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 362/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972


Con la risposta ad interpello n. 362 del 4 luglio 2022 avente ad oggetto l’applicazione del regime di esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 alle attività/servizi di "consulenza e assistenza professionale” prestate da un Advisor, l’Agenzia delle Entrate alla luce delle caratteristiche del Contratto ha osservato che “come nella fattispecie oggetto della risposta n. 299 del 2022, anche in questo caso emerge una prestazione complessa, non frazionabile artificiosamente, alla quale può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA qui in discussione dopo che la Società ha valutato in concreto - anche da elementi fattuali non rappresentati in sede di interpello e comunque suscettibili di più agevole riscontro nelle sedi competenti - se, al suo interno, è individuabile una prestazione principale con i caratteri propri dell'’attività di intermediazione’, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Oppure occorre valutare se l'eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) è un ‘di cui’ di un'attività complessa e in quanto tale non idonea a inficiare la natura di consulenza dell'intera prestazione dell'Advisor - peraltro in linea con il suo oggetto sociale -, alla quale non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA in commento. Come precisato dalla risposta n. 299 del 2022, è onere del contribuente effettuare questa valutazione”.



Risposta_363_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 363/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Gestione fondi comuni di investimento - Articolo 10, comma 1, nn. 1, e 9 d.P.R. n. 633 del 1972


La risposta ad interpello n. 363 del 4 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni di servizi rese da una Società in regime di delega o sub-delega agli operatori del risparmio gestito, quali SGR e SICAF attive nei settori Private Equity, Venture Capital, Immobiliare e Crediti. La Società si rivolge anche a soggetti terzi in qualità di sub-fornitori o co-fornitori.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che “rientrano nell'esenzione in commento i servizi di consulenza che la Società presta in 'out-sourcing' (con assunzione diretta della responsabilità) se forniti per la gestione di "fondi comuni di investimento", nell'accezione declinata nella risposta n. 628 del 2021.

Per quanto riguarda invece i servizi resi in 'co-sourcing', ovvero come supporto operativo al responsabile delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi si concretizzano in mere prestazioni materiali o tecniche cui conseguirebbe il relativo assoggettamento a IVA (cfr. risoluzione n. 114 del 2011)”.

Con riferimento "alle prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub-delega per conto di società terze specializzate (quesito n. 2), alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, quando le prestazioni rese sono qualificabili come servizi di ‘gestione’ relativi a fondi comuni d'investimento, il prestatore dei servizi può essere un soggetto terzo rispetto al gestore. Anche in tal caso, tuttavia, rileva il profilo attinente alla responsabilità (dell'Istante) per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi al fine di valutare in concreto, alla luce delle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi stipulati, se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione in commento ovvero se, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA”.

Per quanto riguarda i servizi resi attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi sub/co – fornitori, “sebbene per la giurisprudenza comunitaria e la prassi dell'Agenzia delle entrate, al ricorrere delle condizioni, i servizi di gestione relativi a fondi comuni d'investimento possono essere prestati da un soggetto terzo rispetto al gestore (i.e. SGR) e possa astrattamente configurarsi un ‘Sub-Advisor’ o ‘sub-delegato’ della società (Advisor) avente un rapporto diretto con il cliente, se la responsabilità dell''out-sourcer' (l'Istante) per le attività sub-delegate, sulla base dei contratti stipulati, dovesse rimanere ferma, le fatture passive ricevute da liberi professionisti e società terze non potrebbero essere emesse in regime di esenzione IVA”.



Risposta_364_04.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 364/2022

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Gestione di fondi comuni d'investimento - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Concessione in uso di un software - Articolo 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972


La risposta ad interpello n. 364 del 4 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di servizi di Risk Management rese da una società nei confronti di intermediari finanziari e gestori di fondi di investimento alternativi (su delega o sub-delega di SGR) svolti mediante l’utilizzo di un software dalla stessa sviluppato. L’Agenzia delle Entrate ha concluso quanto segue:

a) Per i servizi resi in qualità di out-sourcer “si ritiene che tali servizi rientrino nell'esenzione in commento se resi con assunzione diretta della responsabilità e a condizione che siano forniti in relazione alla gestione di ‘fondi comuni di investimento’, nell'accezione declinata nella risposta n. 628 del 2021”;

b) “Per quanto riguarda i servizi resi in ‘co-sourcing’, ovvero come supporto operativo al personale interno delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione ovvero se tali servizi, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA (cfr. risoluzione n. 114/E del 2011)”;

c) Analoghe considerazioni valgono in merito alle ipotesi in cui “l'Istante presta le attività riguardanti il risk management in regime di ‘sub-delega’ per conto di società a loro volta delegate in via diretta dalle SGR. Si osserva che, alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, i cui principi sono stati fatti propri dalla prassi di questa Agenzia, quando le prestazioni rese sono qualificabili come servizi di ‘gestione’ relativi a fondi comuni d'investimento, il prestatore dei servizi può essere un soggetto terzo rispetto al gestore. Anche in tal caso, tuttavia, rileva il profilo attinente alla responsabilità (in tal caso, dell'Istante) per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi al fine di valutare in concreto, alla luce delle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi stipulati, se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione in commento ovvero se, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA”;

d) Per quanto riguarda il servizio di concessione del diritto d'uso del software sviluppato dalla Società, “alla luce dei principi espressi nelle sentenze della CGUE sopra richiamate, si ritiene che il servizio di concessione del diritto d'uso del software Alfa RM, se fornito dall'Istante esclusivamente per la gestione di fondi comuni d'investimento e qualora presenti un nesso intrinseco per la gestione dei fondi medesimi, possa essere considerato ‘specifico’ a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE, come recepito ad opera dell'articolo 10, comma 1, n. 1) del Decreto IVA, ferma restando ogni considerazione, come sopra esposta, in merito al grado di responsabilità del prestatore di servizi”.

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