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DOCUMENTI DI PRASSI - 6 LUGLIO 2022

Cari tutti,


oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta_365_06.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 365/2022

Trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni - Trattamento fiscale ai fini Iva.


La risposta ad interpello n. 365 del 6 luglio 2022 ha ad oggetto l’individuazione del regime delle imposte indirette e, in particolare, del regime IVA applicabile alla cessione di più unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione catastalmente ancora identificate come terreni.

“Tenuto conto dello stato di interruzione dei lavori e dell'assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire agli stessi la natura di fabbricato” l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che “gli immobili in argomento non siano riconducibili alla fattispecie dei ‘fabbricati non ultimati’”. Pertanto, ai fini del trattamento IVA applicabile, posto che “le cessioni aventi ad oggetto terreni ‘non suscettibili di utilizzazione edificatoria’ non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA [-], come precisato con circolare 23 maggio 2013, n. 18/E, assume rilevanza ai fini dell'individuazione del corretto regime impositivo da applicare agli atti di trasferimento dei terreni la distinzione tra ‘terreni edificabili’ e ‘terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria’. Rinvenendo nel caso di specie un’ipotesi di cessione di terreno edificabile, “il trasferimento in esame [-], sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro, di cui all'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n, 131, ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.



Risposta_366_06.07.2022
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RISPOSTA AD INTERPELLO N. 366/2022

Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico


La risposta ad interpello n. 366 del 6 luglio 2022 ha ad oggetto l’applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro – formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile – effettuata nei confronti di un terzo all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “l'esenzione stabilita dalla disposizione di cui al citato comma 4-bis, è riconosciuta nel caso in cui la ‘donazione o altra liberalità collegata’ sia una liberalità cosiddetta ‘indiretta’, ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo. Diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all'obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l'imposta di donazione”. Dunque, la “donazione ‘indiretta’ collegata all'atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'IVA, per l'atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta”. Nella fattispecie prospettata, la donazione della provvista finalizzata all’acquisto dell’immobile da parte del donatario viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta. In quanto tale, lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista fini dell'imposta di successione e donazione dagli articoli 2, commi 47 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006 e dal TUS citati”.




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