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DOCUMENTI DI PRASSI - 7 LUGLIO 2022
Cari tutti,
oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:
Risposta ad interpello n. 367/2022
Legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius art. 65 DPR n. 600 del 1973
La riposta ad interpello n. 367 del 7 luglio 2022 ha ad oggetto la possibilità o meno per il legatario di presentare la dichiarazione dei redditi della de cuius (senza prole, vedova, con due fratelli) la quale ha disposto del proprio patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 65 del d.p.r. 600/73, ha affermato quanto segue. “Considerato che in base alla norma citata, solo l'erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, si ritiene, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, nel caso di specie, che l'Istante in qualità di legatario non possa presentare la dichiarazione dei redditi per conto della de cuius. Nel caso prospettato, quindi, in base alle norme sulla successione legittima, spetterà alla sorella e al fratello della de cuius, ‘chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell'eredità’ presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta”.
Risposta ad interpello n. 368/2022
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni
Nella risposta ad interpello n. 368 del 7 luglio 2022, avente ad oggetto delucidazioni circa l’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 2, co. 1, del d.l. n.130/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento, sia a quelle sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento”. Inoltre, “concordando con la soluzione espressa dall'Istante, si ritiene che l'aliquota IVA ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/E del 2008, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria”.