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DOCUMENTI DI PRASSI - 9 SETTEMBRE 2022

Cari tutti,

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta ad interpello n. 445 del 9 settembre 2022

Aliquota IVA - Attività prodromiche al progetto di bonifica - Tabella A, Parte II, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972.


La risposta ad interpello n. 445/2022 ha ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% alle “attività obbligatorie e/o prodromiche alla fase di bonifica che l'Istante dovrà svolgere, atteso che si tratta di attività funzionalmente collegate alla bonifica stessa e considerato che, ancorché non specificamente descritte nel Progetto di Bonifica GAMMA, dette attività sono elencate nell'Accordo di Programma, adottato con delibera della Regione”.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 10 per cento di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127- septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA in relazione agli interventi oggetto della presente istanza, coerentemente col quadro di riferimento, è condizionata dalla circostanza (non appurabile in sede di interpello in quanto implicante l'espletamento di verifiche di carattere tecnico non di competenza della scrivente) che, tenuto conto delle specificità della normativa di settore, gli stessi, previsti dal citato Accordo di programma, possano considerarsi ‘previsti nell'ambito di un progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative’, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente (i.e. MITE), recepite dai citati documenti di prassi amministrativa”.


Risposta ad interpello n. 446 del 9 settembre 2022

Aliquota IVA cessione di ecotomografi ad ultrasuoni – Art. 124 D.L. 34/2020 – Tabella A – Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972


Con la risposta ad interpello n. 446/2022, avente ad oggetto il regime IVA applicabile alla cessione di ecotomografi ad ultrasuoni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni a marchio "X" possano beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA di cui all'articolo 124 del D.L. 34/2020 (i.e. regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021). [-] Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l'effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.”


Risposta ad interpello n. 447 del 9 settembre 2022

Riallineamento - Deduzione dell'importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita - Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.


Con la risposta ad interpello n. 447/2022 avente ad oggetto chiarimenti circa l’applicabilità della disposizione di cui all'art. 110, comma 8-ter, dell'art. 110 del Decreto Agosto anche con riferimento a reti contrattuali e fisiche in relazione alle quali l'Istante ha esercitato l'opzione per il riallineamento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “in linea con la soluzione interpretativa prospettata dalla Società, le Reti oggetto di interpello, qualificate contabilmente dall'Istante come attività immateriali a vita utile definita, non rientrano nel perimetro applicativo del comma 8-ter”.


Risposta ad interpello n. 448 del 9 settembre 2022

Riallineamento - Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio in relazione ad immobilizzazioni materiali per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Articolo 110, commi 2, 7, 8 e 8-ter del decreto-legge n. 104 del 2020.


La risposta ad interpello n. 448/2022 ha ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali correlati all’opzione per riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in bilancio prevista dal comma 8 dell'articolo 110 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esercitata da una società con durata dell'esercizio sociale che si estende dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Con riferimento al primo quesito l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “l'Istante potrà esercitare anche l'opzione del Riallineamento nella dichiarazione relativa al bilancio in corso al 31 dicembre 2020 (i.e. quello relativo all'esercizio dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021), fermo restando che non è comunque possibile usufruire del regime in esame - al pari di quanto precisato a proposito della Rivalutazione- in entrambi gli esercizi. Per quanto riguarda le modalità e i termini di apposizione del vincolo in sospensione d'imposta alla riserva previsto dall'articolo 14, comma 2, della Legge 342/2000, in linea con la soluzione proposta dall'Istante, si ritengono applicabili i chiarimenti forniti in occasione della risposta n. 539 del 9 agosto 2021 opportunamente ‘riferite’ al bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 30 settembre 2022”.

Con riferimento al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “ai sensi del sopra richiamato articolo 14 della legge n. 342 del 2000, oggetto del riallineamento sono i maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (tra le altre, si veda circolare n. 18/E del 2006, n. 13/E del 2014 e n. 14/E del 2017); i beni devono essere presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo e l'adeguamento è effettuato in quest'ultimo bilancio tenendo conto dei decrementi del disallineamento verificatisi in tale ultimo esercizio. Ciò considerato, si conferma che il disallineamento che può formare oggetto di riallineamento (rectius la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva dovuta) è quello esistente nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. nel caso di specie, quello chiuso al 30 settembre 2020), non assumendo rilievo gli incrementi dello stesso intervenuti nell'esercizio successivo a quello di riferimento (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 2001). Nel caso specifico, dunque, in linea con la soluzione prospettata dall'Istante, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale solamente dei maggiori valori iscritti nel bilancio chiuso al 30 settembre 2020, relativi ai beni e attività risultanti dal bilancio stesso, sempreché tali maggiori valori siano ancora presenti nel bilancio cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale è esercitata l'opzione per la rivalutazione”.

Con riferimento al terzo quesito l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “si ritengono anche in tal caso applicabili i chiarimenti forniti al punto 1, parte III, della Circolare 6/E del 1 marzo 2022 secondo cui ai fini del perfezionamento dell'opzione non rileva l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto agosto. In tali ipotesi, l'imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cosiddetto ‘ravvedimento operoso’)”.

Con riferimento al quarto quesito l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “in ordine alla individuazione dei beni che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 8-ter, si fa presente che per i beni diversi da questi non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'allungamento del periodo di ammortamento e, di conseguenza, in tal caso non risultano applicabili i chiarimenti resi nel paragrafo 4.5 della citata circolare n. 6/E del 2022. [-] Nel caso di specie, posto che il Riallineamento verrà effettuato riducendo il fondo ammortamento fiscale dei singoli cespiti, in accordo con la soluzione prospettata dall'Istante, il maggior valore riferibile allo specifico asset riallineato si sommerà al suo valore fiscale residuo, ottenendo, a parità di costo storico, un allungamento dell'originario piano di ammortamento fiscale che rimarrà unico e continuerà ad essere calcolato sul costo storico fiscale.”


Risposta ad interpello n. 449 del 9 settembre 2022

Ribaltamento dei costi relativi a servizi di demolizione di una nave - Regime IVA - Art. 8-bis, D.P.R. n. 633 del 1972


La risposta ad interpello n. 449/2022 ha ad oggetto la richiesta di chiarimenti in relazione al regime IVA applicabile alle fatture emesse: i) dall’istante nei confronti della società Delta per il "ribaltamento" dei costi sostenuti in relazione alle lavorazioni connesse ad un intervento di rimozione e demolizione di una nave; ii) dai soggetti terzi (i.e. subappaltatori e subcontraenti) nei confronti dell'istante per la realizzazione delle singole fasi di lavorazione ovvero dei singoli servizi forniti. In merito, l’Agenzia delle entrate ha concluso che:

  • in linea di principio, possa trovare applicazione il regime di non imponibilità di cui al citato articolo 8-bis, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 633 del 1972 esclusivamente in relazione ai servizi acquistati da ALFA presso terzi (i.e. subappaltatori) che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave e sempreché ricorrano i presupposti richiesti per l'applicazione di detto regime (i.e. requisito della navigazione in alto mare) (cfr. risposta ad interpello 8 marzo 2022, n. 97 e relativa rettifica del 17 marzo 2022, n. 120).

  • Diversamente, si è del parere che i servizi acquisiti presso terzi (i.e. subcontraenti) che si presentino come singole operazioni che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinate con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell'operazione di rimozione/demolizione, siano da assoggettare ad imposta secondo le regole ordinarie.”

  • Per quanto riguarda invece il regime IVA applicabile nei rapporti tra la società istante e la società Delta, “si ritiene che le fatture emesse da ALFA nei confronti di DELTA possano, in linea di principio, essere assoggettate al regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla citata disposizione (sopra richiamati), fermo restando che l'individuazione delle tipologie di interventi in concreto realizzati dalla società istante, in esecuzione di detto contratto, richiede un appuramento fattuale non esperibile in sede di interpello”.


Risposta ad interpello n. 450 del 9 settembre 2022

Scambi di partecipazioni - Valutazione antiabuso di preliminari operazioni di cessione di partecipazioni sottosoglia indirettamente detenute dal conferente in favore della società conferitaria e preventive donazioni di quote di partecipazione della conferita e della conferitaria - Articolo 177, comma 2-bis, del TUIR.


Con la risposta ad interpello n. 450/2022, in merito alla valutazione antiabuso di operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 delTUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell'applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all'articolo 9 del TUIR. In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell'articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l'operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR (grassetto nostro).

Pertanto, nel caso di specie, il realizzo delle partecipazioni ostative a valori correnti “non è censurabile ai fini dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate”. Inoltre, “in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva”.


Risposta ad interpello n. 451 del 9 settembre 2022

Scambi di partecipazioni - Verifica delle percentuali di qualificazione in capo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR - Articolo 177, comma 2-bis, TUIR.


Con la risposta ad interpello n. 451/2022, avente ad oggetto la verifica delle percentuali di qualificazione in capo alle società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non assumano rilevanza le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società; pertanto, non rileveranno ai fini dell'applicazione del regime del realizzo controllato di cui al citato comma 2-bis le quote detenute (indirettamente) in consorzi. Di contro, le partecipazioni "sotto soglia" indirettamente detenute in società consortili (per azioni o a responsabilità limitata - nel caso di specie, le partecipazioni detenute nella EPSILON S.c.p.a. e nella IOTA S.c.a r.l.) o in società cooperative (vedi la partecipazione nella TAU) assumono rilevanza ai fini del regime in parola in quanto rileva la loro "veste" giuridica di società con la conseguenza che la detenzione delle stesse è ostativa all'applicazione della norma. La preliminare alienazione delle partecipazioni ostative, al fine di poter fruire del regime di realizzo controllato ai sensi del comma 2-bis in sede di conferimento delle partecipazioni di ALFA Holding S.p.A. nelle holding di ramo familiare, forma oggetto dello specifico quesito antiabuso” (grassetto nostro).


Risposta ad interpello n. 452/2022

Prestazioni mediche - Regime IVA - art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972


Con la risposta ad interpello n. 452/2022, avente ad oggetto il regime IVA di determinate prestazioni mediche svolte dall’istante nei confronti di imprese committenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,

  • i servizi di analisi (“X”) resi dall’Istante in favore delle imprese committenti e svolti nei propri laboratori “possano in linea di principio essere ricondotti nell'ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona. In particolare, il regime di esenzione può trovare riconoscimento tenuto conto della stretta connessione tra le attività svolte dalle parti contraenti”.

  • “Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione alla tipologia di servizi resi dalla società in modalità "Y" [-] risulta, infatti, che ALFA cura l'organizzazione tecnico-gestionale del laboratorio della Committente, deputato ad effettuare gli esami diagnostici tramite la strumentazione, i materiali e il know how forniti dalla società istante”.

  • Con riferimento alle forniture (cfr. punto sub c) relative ai servizi "X" e "Y" esenti da IVA nei termini anzidetti, [-] al fine di individuare il corretto trattamento, ai fini IVA, delle suddette operazioni possano considerarsi accessori ad operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, esclusivamente i beni materiali e le strumentazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, presentino un vincolo di stretta funzionalità con le prestazioni medico-sanitarie rese al paziente (i.e. esami clinici/diagnostici e analisi di laboratorio); devono, invece, considerarsi escluse dal regime di esenzione tutte le tipologie di beni/servizi dirette, più in generale, alla gestione tecnico-organizzativa del laboratorio di analisi”.

  • “Per le stesse argomentazioni sopra evidenziate, per quanto riguarda, da ultimo, l'attività di formazione e assistenza (cfr. punto sub d), anch'essa descritta in maniera generica, si è dell'avviso che possa considerarsi accessoria, ai sensi del richiamato art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai servizi di diagnostica in trattazione (esente da IVA) esclusivamente l'attività di formazione del personale strettamente funzionale all'esecuzione ontologicamente sanitaria, restando, invece, esclusa dal regime di esenzione l'attività di formazione e assistenza che assume valenza prettamente organizzativo-gestionale”.

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