top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreLJ&P

DOCUMENTI DI PRASSI - SETTIMANA 20/06/2022


Risposta_n_330_2022
.pdf
Download PDF • 222KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 330 del 21 giugno 2022

Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex art. 38-bis, comma 5, DPR n. 633/1972 - esenzione ex art. 21 del DM n. 567/1993.


La risposta ad interpello in epigrafe ha ad oggetto la possibilità, per le società partecipanti a gruppi societari, di prestare la garanzia di cui all’art. 38 bis comma 5, DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), in sede di presentazione della dichiarazione IVA/2022, per le compensazioni operate mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'impegno alla restituzione all'Amministrazione finanziaria della somma rimborsata/compensata comprensiva degli interessi, nonostante il mancato tempestivo deposito del bilancio consolidato da parte della società istante.

L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la prestazione di detta garanzia non è subordinata alla mera “...redazione di un bilancio consolidato, ma è necessario che lo stesso sia stato redatto per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991”, in quanto, la ratio di tale disposizione normativa “...si fonda sulla presunta ‘solidità’ ed ‘affidabilità’ della società capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante, per conto delle altre società, delle eccedenze creditorie compensate nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo...”.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto il mancato tempestivo deposito del bilancio quale circostanza ostativa all'assunzione da parte dell'Istante dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da essa stessa e dalla controllata.

Inoltre, con riferimento all’esonero dalla prestazione di detta garanzia (previsto dall’art. 21 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567) – richiamando la Circ. n. 35/E/2015 e la risposta ad interpello n. 792/2021 – ha specificato che la franchigia di cui all'articolo 21 del D.M. n. 567 del 1993 rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale ultima società che va calcolato il 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale.


Risposta_n_331_2022
.pdf
Download PDF • 193KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 331 del 21 giugno 2022

Credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010


Nella risposta ad interpello in commento, avente ad oggetto l'operatività del divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a Euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (ex art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010), l'Agenzia delle Entrate ha concluso che tale divieto non opera con riferimento al credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dall’art. 28, D.L. n. 34/2020 conv. con modif. dalla L. 77/2020).


Risposta_n_332_2022
.pdf
Download PDF • 208KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 332 del 21 giugno 2022

Art. 5 D.L. n. 91/2017. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili.


La risposta ad interpello in epigrafe, ha ad oggetto i seguenti quesiti, posti in relazione alla fruibilità del credito d'imposta ZES (art. 5 D.L. n. 91/2017):

Quesito n. 1

Il credito d’imposta ZES spetta:

a. per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, solo per l'acquisto di immobili strumentali (art. 57, comma 1, lett. b), n. 4) D.L. n. 77/2021);

b. per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022, anche per la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali (ristrutturazione) e per l'acquisto di terreni (art. 37 del D.L. n. 36/2022).

Quesito n. 2

Il credito d’imposta ZES non è applicabile agli acquisti realizzati tra imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., posto che non si ritiene integrato il requisito della terzietà previsto dall’art. 14, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai sensi del quale ai fini del credito in questione sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente”.

Quesito n. 3

È possibile cumulare il credito d’imposta ZES con il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati (credito d’imposta Industria 4.0, di cui alla L. n. 178/2020), a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.


Risposta_n_333_2022
.pdf
Download PDF • 236KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 333 del 21 giugno 2022

Art. 19 del D.L. n. 73/2021. Rinuncia a crediti connessi a leasing finanziario.


La risposta ad interpello in epigrafe ha ad oggetto la possibilità che l’incremento di patrimonio intervenuto a seguito di rinuncia da parte dei soci a crediti correlati a contratti di leasing finanziario (con successiva conversione degli stessi a riserva in conto capitale) nel corso dell’esercizio 2021, possa costituire incremento di patrimonio ai fini della disciplina Super ACE.

L'Agenzia delle Entrate ha concluso che i crediti derivanti da leasing finanziario sono, in linea di principio, crediti finanziari; pertanto, fermo restando il rispetto del requisito temporale (i.e. che la rinuncia ai crediti sia intervenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020) l’incremento di capitale intervenuto mediante la rinuncia ai crediti in questione può costituire base aceabile ai fini della Super ACE.


Risposta_n_334_2022
.pdf
Download PDF • 183KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 334 del 21 giugno 2022

Art. 25 del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012. Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione.


Con la risposta ad interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di distribuzione di utili (ex art. 25, co. 2, lett. e, del decreto legge n. 179 del 2012) previsto ai fini del mantenimento della qualifica di start-up innovativa, trova applicazione anche nel caso in cui la distribuzione di utili avvenga nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione.

Risposta_n_335_2022
.pdf
Download PDF • 320KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 335 del 21 giugno 2022

Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione antiabuso di un'operazione attuata attraverso una scissione asimmetrica.


Con la risposta ad interpello in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate non ha ritenuto elusiva l'operazione di scissione parziale asimmetrica mediante la quale la società scissa trasferisce la partecipazione totalitaria nella società controllata a favore della società controllante beneficiaria, poiché nel caso di specie la riorganizzazione societaria realizzata è stata considerata fisiologica, in quanto finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione.


Risposta_n_336_2022
.pdf
Download PDF • 235KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 336 del 21 giugno 2022

Art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019. Credito d’imposta in beni strumentali nuovi in caso di un investimento complesso.


Nella risposta ad interpello in epigrafe, avente ad oggetto l’applicazione del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) in caso di un investimento complesso, l’Agenzia delle Entrate ha concluso come segue.

Se l’investimento complesso è realizzato mediante acquisto di componenti diversi in più periodi d’imposta, i costi sostenuti vanno ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore – facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR.


Risposta_n_337_2022
.pdf
Download PDF • 197KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 337 del 23 giugno 2022

Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici – Art. 2, D.L.vo n. 99/2004 e art. 2, comma 4-bis D.L. n. 194/2009.


Nel documento di prassi in esame, avente ad oggetto la decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su fabbricati rurali, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale decadenza è correlata al venire meno della coltivazione/conduzione diretta degli stessi da parte del concedente.

Pertanto, nell’ipotesi in cui – come quella rappresentata dall’Istante - la costituzione infraquinquennale di un diritto di superficie sui fabbricati e terreni rurali non comporti il venir meno della coltivazione e conduzione diretta degli stessi da parte dell’Istante, tale circostanza non integra un’ipotesi di decadenza dai benefici in questione.


Risposta_n_338_2022
.pdf
Download PDF • 240KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 338 del 23 giugno 2022

Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana conseguiti da un soggetto estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale complementare – Art. 27 DPR n. 600/1973.


Con la risposta ad interpello in epigrafe, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti da una società italiana ad un fondo pensione olandese, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a tali dividendi si applica la ritenuta dell'11% prevista dall’art. 27, comma 3, DPR 600/1973 e non quella (ridotta) dell’1,20% (comma 3-ter, id) in quanto, quest’ultima, è applicabile esclusivamente ai dividendi corrisposti a società ed enti commerciali residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Risposta_n_339_2022
.pdf
Download PDF • 228KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 339 del 23 giugno 2022

Rendita finanziaria - Redditi di capitale, art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR.


La risposta in esame ha ad oggetto il regime fiscale applicabile alla rendita finanziaria derivante da una polizza (assicurazione di buonuscita):

  • stipulata secondo la legge dei Paesi Bassi;

  • ivi sottoposta a ritenuta a titolo d’imposta;

  • stipulata dal coniuge in costanza del regime di comunione dei beni; e

  • successivamente attribuita alla Moglie (da parte dell’ex coniuge) in esecuzione del ricorso per la separazione consensuale;

l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue.

Nel caso in cui, l’attribuzione della polizza alla Moglie costituisca restituzione di parte del valore dei beni della comunione legale, il suo valore di conversione non può assumere natura reddituale in capo alla Moglie beneficiaria, nemmeno al momento della erogazione della futura rendita, in quanto costituisce una parte dei beni della comunione.

Diversamente, i rendimenti prodotti dalla polizza, costituiranno reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-quater), TUIR.

Inoltre, viene ricordato che tali redditi, che sul piano convenzionale risultano soggetti ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, se corrisposti da soggetti non residenti, senza l'intervento di un intermediario residente, per effetto del rinvio all'art. 18, TUIR, operato dall'articolo 26 ter, comma 3, del DPR n. 600/1973, sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, dal contribuente con l'indicazione degli stessi nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RM, sezione V, con l'indicazione in colonna 1 del codice "E").

Infine, tali attività finanziare, poiché soggette a monitoraggio fiscale, dovranno essere indicate nel quadro RW della dichiarazione Redditi PF.


Risposta_n_340_2022
.pdf
Download PDF • 204KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 340 del 23 giugno 2022

Ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse alle detrazioni a favore di una Fondazione - comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio


Con la risposta ad interpello in esame, avente ad oggeto l’ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse alle detrazioni a favore di una Fondazione ONLUS nell’ambito del Superbouns, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini dell'applicazione di tale agevolazione alle ONLUS è necessario che i membri del relativo CdA non abbiano percepito alcun compenso o indennità di carica (art. 119, comma 10 bis, lett. a, Decreto Rilancio) dalla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 1° giugno 2021, fino alla termine del periodo di fruizione dell’agevolazione.


Risposta_n_341_2022
.pdf
Download PDF • 195KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 341 del 23 giugno 2022

Superbonus: "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio – art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).


Nel caso di specie, l’Istante chiede se possa fruire del Superbonus considerato che:

a. è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b. intende realizzare interventi "trainati" quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli;

c. precisa che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.

Non potrà invece fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.


Risposta_n_342_2022
.pdf
Download PDF • 196KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 342 del 23 giugno 2022

ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei presupposti soggettivi.


Con riferimento al campo soggettivo di applicazione dell’agevolazione di cui al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’elencazione fornita dall’art. 119, comma 9, del decreto Rilancio, è da considerarsi tassativa. Dal momento che detta disposizione normativa non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP), tali soggetti (tra cui rientra l’Istante) sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione in commento.


Risposta_n_343_2022
.pdf
Download PDF • 203KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 343 del 23 giugno 2022

Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro – artt. 51 e 17, TUIR

Risposta_n_344_2022
.pdf
Download PDF • 199KB

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 344 del 23 giugno 2022

Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente – art. 51, TUIR.


Nelle due risposte ad interpello nn. 343 e 344 di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le somme ricevute da un lavoratore dipendente da parte del datore tanto a titolo di transazione generale e novativa quanto a seguito di conciliazione, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente (art. 51, TUIR) da assoggettare a tassazione ordinaria (e non a tassazione separata ex art. 17, TUIR) fintanto che - come nei casi in esame - detti importi non siano collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti, viene ricordato che l'istituto della tassazione separata è applicabile soltanto alle somme percepite una tantum in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme percepite a seguito di transazioni/conciliazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.





13 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 542 del 2 novembre 2022 Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del2014 - Erogazioni

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 532 del 31 ottobre 2022 Iper ammortamento – Effettuazione dei cc.dd. “investimenti sostitutivi” -Articolo 1, co

Cari tutti, oggi segnaliamo la pubblicazione, in via definitiva, della Circolare n. 34/E sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta e recante, tra le altre cose, i

bottom of page