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Novità 22 gennaio 2021

1.Tobin tax. La maggioranza relativa non rileva come causa di esclusione dell’applicazione dell’imposta. La maggioranza relativa acquisita dalla società a favore della quale avviene il trasferimento dei titoli azionari non rileva come causa di esclusione dell'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi da 491 a 500, della l. n. 228/2012). Così ha detto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 54 sulla base del fatto che la causa di esclusione prevista per le operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all’art. 15, comma 1, lett. h), d.m. 21 febbraio 2013 (attuativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie), richiama espressamente l’art 4, Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che alla lett. b) richiede che per integrare un'ipotesi di riorganizzazione aziendale, il trasferimento degli strumenti finanziari comporti “l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società”. Nel caso di specie la società aveva acquisito la sola maggioranza relativa per cui la Tobin tax trova piena applicazione.


2. Bonus sud, proroga delle misure agevolative e riduzione imposte sul reddito per investimenti nelle ZES. Si segnala che con la legge di bilancio sono state estese una serie di misure agevolative per gli investimenti al Sud e in particolare per gli investimenti nelle ZES. Le misure sono le seguenti:

- estensione decontribuzione Sud fino al 2029 (comma 161);

- estensione misura "resto al sud" ai soggetti compresi tra i 18 e i 55 anni di età (comma 170);

- proroga crediti di imposta nel Mezzogiorno fino al 2022 per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi (commi 171-172);

- taglio imposte sul reddito pari al 50% per le imprese che effettuano investimenti nelle ZES (zone economiche speciali di cui al d.l. n. 91/1971) (commi 173-176).


3.Aliquota IVA ordinaria per le prestazioni di progettazione se rese autonomamente o non in dipendenza di un “unico contratto” di appalto. Così l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 53, richiamando precedenti risoluzioni sul tema (n. 168 del 24 dicembre 1999, n. 52 del 18 febbraio 2008), ha ribadito che l’aliquota IVA agevolata del 10 % prevista al numero 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si applica alle " prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies" della medesima Tabella A. Nel caso di specie oggetto del contratto è l'incarico della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione di un complesso edilizio, contratto che però non integrerebbe i presupposti per l'applicazione dell’aliquota al 10 %, così come individuati nelle precedenti risoluzioni sopra citate, che richiedono che la prestazione di detti servizi avvenga in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta". In tal caso le prestazioni venivano rese autonomamente.



4.Codice REX e trattamento tariffario agevolato per le esportazioni in UK. Si segnala che è stata pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) con la quale è stata chiarita la portata della circolare 49/D/20. In particolare si fa riferimento al regime del nuovo accordo commerciale UE – UK e al trattamento tariffario preferenziale per le esportazioni in UK effettuate da soggetti in possesso del codice REX (si veda in particolare faq “Trattamento preferenziale e origine delle merci”, par. 10, https://www.adm.gov.it/portale/l-impresa).


5. Prossimo Decreto Ristori sul tavolo al Governo. Si segnala che ieri il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che, a seguito dello scostamento di Bilancio di 32 miliardi approvato dal Parlamento nei giorni scorsi, al miliardo già previsto in manovra, si andranno ad aggiungere 1,5 miliardi per un totale di 2,5 miliardi di euro destinati alla riduzione (parziale) dei contributi ai lavoratori autonomi.


6. Rivalutazione terreni e partecipazioni e recepimento dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020: l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene. Questo quanto riportato nella Circolare N. 1 /E pubblicata in data odierna dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto, oltre che alcuni aspetti applicativi della disciplina della rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricole e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (prorogata per il 2021 dai commi 1122 – 1123, Legge di Bilancio 2021), il recepimento dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, che hanno affermato l’indirizzo sfavorevole all’Amministrazione enunciando il seguente principio di diritto: «l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene». Alla luce di tale indirizzo si devono ritenere superate le precedenti indicazioni fornite sul punto dai documenti di prassi.



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