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Novità 25 gennaio 2021


1.Principio di accessorietà (art. 12 Decreto IVA) e applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 124 Decreto rilancio per le cessioni di beni necessarie per contenimento e la gestione dell’emergenza epidemologica da Covid-19. Si segnala che con risposta n. 56 l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già detto nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ovvero che nonostante l’elenco dei beni di cui all’art. 124, comma 1, Decreto rilancio, soggetti al regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, sia un elenco tassativo, in virtù del principio di accessorietà di cui all’art. 12 Decreto IVA, anche i beni accessori (in questo caso coprisonda monouso per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica, sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso) alla cessione dei beni oggetto della prestazione principale (in questo caso ossimetri e i pulsossimetri considerati come strumentazioni necessarie per la diagnostica del Codiv-19), sono da considerarsi rientrati nell’ambito applicativo del citato art. 124.

2.Proroga dei termini per l’esercizio della propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021. Si segnala che con provvedimento Prot. n. 20765/2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato (in deroga ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019) d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie riferite all’anno 2020, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2021. L’opposizione può essere esercitata fino all’8 febbraio 2021 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

3.Termine decadenziale per l’istanza di rimborso di ritenute dirette ex art. 37, D.P.R. n. 602/1973. Con risposta n. 55 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla corretta individuazione del dies a quo dal quale far partire il termine decadenziale di cui all’art. 38 D.P.R. n. 602/1973 (Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014), ha detto che anche il dies a quo dal quale far decorrere il termine decadenziale dei 48 mesi ai fini dell’istanza di rimborso di cui all’art. 37, D.P.R., n. 602/1973, sarebbe da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto solamente se questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura. Viceversa, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti, rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale. Nel caso prospettato dal Ministero istante il dies a quo coincide con quello in cui la ritenuta è stata effettuata dato che già al momento dell’erogazione dell’indennità l’obbligazione tributaria era certa e la sua parziale imponibilità (ex art. 51, comma 6, Tuir) legittimava il contribuente alla presentazione dell’istanza di rimborso per la maggiore Irpef versata per i periodi di imposta 2018 e 2019.

4.Riduzione del capitale sociale, rinviata l'operatività delle cause scioglimento delle società di capitale. Si segnala che per effetto della modifica, operata dalla Legge di Bilancio 2021, all’art. 6 Decreto liquidità (d.l. 23/2020), è stata introdotta la non operatività delle cause di scioglimento delle società di capitali per l'anno in corso al 31 dicembre 2020. Nelle ipotesi in cui l'entità della perdita comporti anche la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale la decisione di riduzione del capitale sociale potrà essere rinviata, con apposita delibera, all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I sindaci non sono comunque esonerati dal monitorare l'andamento societario in una prospettiva di continuità aziendale. 5.Ctr della Puglia sentenza 1345/4/2020. Si segnala un interessante indirizzo accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. La Commissione ha rilevato l’infondatezza della pretesa erariale che sosteneva l’illegittima indeducibilità di interessi passivi sulla base del fatto che l’elevato volume di liquidità presente nel conto cassa della società non giustificava la decisione della società di ricorrere al credito bancario, sostenendo così la natura antieconomica e non ragionevole dell’operazione. La Commissione ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la necessità di mantenere una liquidità di cassa rientra nelle scelte insindacabili dell’imprenditore, a maggior ragione se come nel caso di specie, sostenute dalla necessità di dover effettuare pagamenti immediati nei confronti dei dipendenti. Pertanto, la decisione di mantenere un’elevata liquidità di cassa non può rappresentare un comportamento antieconomico.

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