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NOVITA' SETTIMANA 30/08/2021
§ Agenzia delle Entrate – Bozza Circolare - Disciplina fiscale dei trust ai fini della
imposizione diretta e indiretta
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (AdE), è in consultazione la bozza di circolare avente ad oggetto la disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta. È possibile formulare osservazioni fino al 30 settembre 2021.
Fra le tematiche affrontate dalla bozza di circolare, particolare attenzione merita quanto affermato in tema di disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte indirette, in particolare circa il “momento di vita” del trust rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Come noto, sul tema si è registrato un rilevante contenzioso dovuto alle difformità registrate tra prassi amministrativa – secondo la quale il momento rilevante è l’atto dispositivo con cui il disponente (settlor) vincola i beni in trust – e la più recente giurisprudenza di legittimità – secondo la quale il momento rilevante è il reale trasferimento di beni o diritti e, quindi, del reale arricchimento dei beneficiari.
Ebbene, l’AdE nella bozza circolare non lascia spazio a dubbio alcuno, affermando chiaramente di recepire, una volta per tutte, l’orientamento ormai granitico della giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale “il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì «rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di ‘utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone (Cass. n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario» (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)”; ne deriva che, il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni non è rappresentato dall’atto dispositivo ma è realizzato dagli atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari (in ordine al momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorrerà far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici del trust).
Merita attenzione un’ultima osservazione. Sposando la tesi dell’imposizione al momento della devoluzione, è evidente che, diversamente da quanto avveniva nel precedente orientamento abbracciato dall’AdE, eventuali incrementi del patrimonio del trust saranno soggetti ad imposizione ed il valore globale dei beni trasferiti, ai fini dell’applicazione dell’imposta indiretta, sarà valutato con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.
§ Agenzia delle Entrate – Risposta interpello n. 569/2021 – Ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti. Articolo 26, commi 5 e 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Secondo quando affermato dall’Agenzia delle Entrate nella riposta interpello n. 596/2021, il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 26, commi 5 e s-bis del D.P.R. 600/1973, ai sensi del quale la ritenuta del 12,50% non si applica su interessi ed altri proventi “derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23) della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”, impone che si debba avere riguardo esclusivamente al primo prenditore degli interessi (nel caso di specie, una holding intermedia lussemburghese).
Ne deriva, che non può trovare applicazione il principio del “beneficiario effettivo” così come non è consentito l’utilizzo di un approccio c.d. look through. Di conseguenza, anche qualora il percettore indiretto finale (nel caso di specie, un fondo istituzionale controllante la holding intermedia) integrasse il requisito soggettivo previsto dalla norma, l’esenzione in parola non troverebbe applicazione in ragione dell’interposizione di un soggetto che non integra i requisiti soggettivi richiesti dalla norma, all’interno del flusso generato dal pagamento degli interessi attivi.
§ Agenzia delle Entrate - Risposta interpello n. 552/2021 – Art. 177, c. 2-bis, TUIR
Come noto, con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR, il legislatore tributario ha esteso il regime di “realizzo controllato” anche ai conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza e quindi anche alle ipotesi di conferimenti di partecipazioni in luogo delle quali “la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo […]” (art. 177, comma 2-bis del TUIR).
In tali fattispecie, l’operatività del regime di realizzo controllato è subordinata alla presenza di determinati requisiti previsti dalla norma stessa.
Con la risposta di interpello n. 552/2021, l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione circa l’ambito applicativo temporale del requisito di cui alla prima parte dell’art. 177, comma 2-bis, lett. b) del TUIR, ai sensi del quale le partecipazioni qualificate di minoranza devono essere conferite “in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. […].” Nella sostanza, ai sensi del requisito di cui alla lett. b), cit., diversamente da quanto previsto per i conferimenti di partecipazioni di maggioranza, il legislatore ha limitato l’ambito applicativo del comma 2-bis, cit. alle sole conferitarie unipersonali. In linea con il testo della norma – che nulla prevede in ordine alla sussistenza di tale requisito anche a seguito del conferimento – l’AdE sembrerebbe appoggiare la tesi che la conferitaria deve essere interamente partecipata dalla conferente solo al momento del conferimento, non configurando abuso del diritto, nel caso di specie, “il successivo trasferimento pro indiviso delle partecipazioni (totalitarie o di maggioranza) di PF Holding (conferitaria) a favore dei propri figli, mediante la stipula di un patto di famiglia”.
In ogni caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, configurerà abuso del diritto ogni successiva operazione a carattere circolare volta a rispristinare l’assetto societario iniziale.
§ CTR Puglia, Sez. VII, Sent. 24/02/2021, n. 744
Secondo quanto affermato dalla CTR Puglia con sentenza n. 744/7/2021, nel processo tributaria trova applicazione l’art. 215 del Codice di procedura civile. Di conseguenza, la contestazione della conformità delle copie all’originale soggiace ad un regime rigoroso che ne prevede il disconoscimento preciso e puntuale entro la prima udienza di trattazione ovvero entro la prima risposta successiva alla sua produzione (termine di decadenza), pena il riconoscimento della copia non autenticata sia nella sua conformità all’originale sia nella scrittura e sottoscrizione.