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Novità 1 febbraio 2021

1.Si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, mediante comunicato stampa, che non saranno applicate sanzioni alle comunicazioni DAC 6 effettuate entro il 28 febbraio 2021.


2.Si segnala che a partire dal prossimo 1° febbraio sarà attiva la Lotteria degli scontrini. Gli acquisti di beni e servizi di almeno un Euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione prevista per giovedì 11 marzo. Tutte le regole sono contenute in un provvedimento del direttore ADM e del direttore dell’Agenzia delle entrate (Prot.: 32051/RU).


3.Riduzione IRES per enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c): è tassativo l’elenco dei soggetti beneficiari dell’agevolazione (commi 44-46, Legge di Bilancio 2021). Gli enti operanti in campo socio sanitario non rientrano nel campo di applicazione della norma in quanto non inclusi nell’elenco di cui al comma 45 cit.. Il comma 44 prevede che a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021 gli utili percepiti dagli enti non commerciali, in particolare quelli elencati al comma 45 cit., non concorrono alla formazione del reddito per il 50% del loro ammontare. Si segnala che in occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate interrogata sulla possibilità di estendere l’ambito applicativo dell’agevolazione, in virtù del richiamo da parte della norma agli enti che svolgono “attività di interesse generale”, ha dato risposta negativa attribuendo carattere tassativo all’elenco di cui al comma 45. Questo comporta l’esclusione di importanti settori del comparto del Terzo settore tra cui gli enti che svolgono attività socio-sanitarie e di servizi sociali. Rimane invece generalizzato il rinvio alle attività tipiche delle fondazioni bancarie.


4.Si segnala che è stata pubblicata la circolare Assonime 1/2021 stando alla quale le sanzioni per credito inesistente per attività di R&S (art. 3, d.l. 145/2013) non dovrebbero scattare in maniera automatica ma solo a seguito di un controllo sull’effettivo comportamento fraudolento da parte del contribuente. Si ricorda anche che la qualifica di credito “inesistente” anziché di credito “non spettante”, alla quale si collega la differente misura sanzionatoria rispettivamente del 30% del credito nel primo caso e del 100%/200% nel secondo, nelle ipotesi in cui venga utilizzato in compensazione un credito d’imposta per attività di R&S per attività altrimenti non ammesse al credito, è stata data dall’Agenzia delle Entrate con circolare 31/E/2020.


5.Si segnala che sono operativi sul portale ENEA [https://detrazionifiscali.enea.it/] i siti “ecobonus2021” e “bonuscasa2021”, per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica in corso e per i quali si prevede il termine entro il 2021.


6.Si segnala che a partire dal 1° febbraio 2021 sarà attivato progressivamente il sistema tecnologico SIT. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 26 gennaio 2021. Il sistema è funzionale allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata. Disciplinate anche le modalità di visura, consultazione degli atti ed elaborati catastali nonché della loro conservazione. In allegato il provvedimento.


7.Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. Dopo l’abrogazione del previgente art. 15 Tuir, la nuova disciplina ex art. 165 Tuir ha di fatto abrogato il termine decadenziale che prevedeva che la richiesta di tale detrazione dovesse avvenire nella dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo di imposta corrispondente a quello in cui era intervenuto il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera. Così CTR Lombardia sentenza n. 70/2021 che considera non decaduto il diritto alla detrazione anche se il credito è esposto in una successiva dichiarazione a quella in cui il pagamento dell’imposta estera è divenuto definitivo. Eliminato il termine di decadenza del previgente art. 15, co. 3, Tuir, si applica invece il termine della prescrizione decennale.


8.Scambio mediante conferimento di partecipazioni di minoranza, art. 177, co. 2-bis, Tuir, effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di partecipazione e regime di realizzo controllato. Si segnala la risposta n. 57 con la quale l’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto stabilito all’art. 177, co. 2-bis lett. a), ribadisce la rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia delle percentuali previste alla lett. a) necessario per l’applicazione del regime fiscale di realizzo controllato previsto dall’art. 177, delle percentuali delle partecipazioni detenute da una società, controllata dalla holding conferente, in un’altra società. Tali partecipazioni subiscono infatti l’effetto di demoltiplicazione della catena di partecipazione.

Risposta all'interpello n
. 57 del 27 gen
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