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Novità 3 febbraio 2021

1.La risoluzione per mutuo consenso dal precedente atto di donazione non rientra tra le cause di decadenza dell’agevolazione “prima casa”. Si segnala che con risposta n. 77 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla disciplina dell’agevolazione “prima casa”, che consente la fruibilità della stessa anche per l’acquisto di un secondo immobile a condizione che il primo venga alienato entro l’anno dall’acquisto del secondo, nel caso di specie ha affermato che la risoluzione dell’atto di donazione con il quale è stato alienato il primo immobile non configura causa di decadenza dall’utilizzo dell’agevolazione per l’acquisto del secondo immobile in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione. Ne consegue che l'agevolazione fruita non può essere revocata dall'Ufficio, avendo l'istante alienato l'immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del secondo acquisto.


Risposta n. 77_02.02.2021
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2.Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale in ordine agli aumenti di capitale sociale, art. 26, d.l. 34/2020, risposta n. 74 dell’Agenzia delle Entrate. La norma prevede il possesso di tre requisiti per l’accesso alla detrazione e la risposta ha ad oggetto il possesso del terzo requisito ovvero l’avere la società la forma di società di capitali (per i primi due requisiti si rinvia ad una lettura della norma). Con risposta n. 74 l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente affermando che la disposizione non preclude la fruizione dell’agevolazione nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un’operazione di trasformazione al solo fine di usufruire del credito d’imposta e in ogni caso qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali sia dettata dall'intenzione di beneficiare delle agevolazioni in argomento. Per cui alla società istante che ha manifestato l’intenzione di trasformarsi in S.r.l. con iscrizione nel registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020 e di procedere nella stessa data ad un aumento del capitale sociale a pagamento al fine di fruire dell’agevolazione in commento, spetta il credito d’imposta di cui all’art. 26, d.l. 34/2020.


Risposta n. 74_02.02.2021
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3. Patent box e software protetto da copyright, art. 1, commi da 37 a 45, l. n. 190/2014. Risposta n. 73 dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in questione la società istante dichiarava di possedere più beni immateriali ammissibili ai fini dell’agevolazione del Patent box tra i quali figurava un software originale creato internamente per il quale intendeva fruire dell’agevolazione con la modalità dell’autoliquidazione di cui all’art. 4, del Decreto crescita. La condizione per accedere al regime di cui all’art. 4, cit. sta nell’aver depositato la certificazione di avvenuta registrazione del software così come la documentazione idonea, avente ad oggetto la determinazione del reddito agevolabile, firmata e recante marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a pena di recupero dell’agevolazione oltre a interessi e sanzioni. Nel caso di specie il ritardo nella presentazione era dovuto alla mancata emissione del certificato di avvenuta registrazione da parte della SIAE entro il termine ordinatorio di 60 giorni. L’istante riteneva di poter sottoscrivere e marcare temporalmente la documentazione richiesta dal provvedimento oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di poter usufruire dell’opzione di cui all’art. 4, cit. e della c.d. “penalty protection” (si veda art. 4, comma 2, cit.), ritenendo applicabile al proprio caso l’istituto della remissione in bonis (particolare forma di ravvedimento operoso prevista dall art. 2, co. 1, d.l. 16/12 volta ad impedire che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente possano precludere al contribuente determinati benefici). L’Agenzia dell’Entrate ha riconosciuto il diritto dell’istante di accedere al regime in commento fermo restando che la marca temporale tardivamente apposta attestasse la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività necessari per poter identificare il software come opera dell’ingegno.


Risposta n. 73_02.02.2021
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4. Affitto di azienda con attività R&S infragruppo e credito d’imposta per attività R&S. Risposta n. 72 dell’Agenzia delle Entrate. Sul presupposto che il credito d’imposta concesso per spese sostenute per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, d.l. 145/2013 come sostituito dall’art. 1, comma 35, l. 190/2014) prevede la necessità di raffrontare la spesa per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta agevolabile con la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 e che con circolare n. 10/E del 16 maggio 2018 è stato precisato che «... devono considerarsi neocostituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l'effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale e non anche i soggetti che, pur essendo formalmente neocostituiti sul piano giuridico, si limitino a "continuare" un'attività già svolta in precedenza sotto altra forma organizzativa» e che, inoltre ai fini dell'agevolazione in argomento, le operazioni realizzate all'interno di un gruppo societario anche mediante l'affitto d'azienda o la cessione d'azienda, producono i medesimi effetti del conferimento e della scissione, come ravvisabile nel caso in specie, l’Agenzia delle Entrate non ha aderito alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (società costituita in data 1° dicembre 2017, e interessata, in qualità di affittuaria con decorrenza dal 1° gennaio 2018, da un'operazione di affitto di ramo d'azienda di altra società appartenente al medesimo gruppo societario) la quale sosteneva di essere soggetto neocostituito e, in quanto tale, di dover considerare un valore della propria media del triennio 2012-2014 pari a zero. Secondo l’Agenzia delle Entrate ci troviamo piuttosto di fronte all'attribuzione mediante contratto di affitto del ramo d'azienda che, sulla base di quanto rappresentato dall'istante sembrava proseguire i progetti di ricerca e sviluppo ascrivibili all'azienda trasferita, risulta finalizzato a "continuare" un'attività già svolta in precedenza sotto altra forma organizzativa all'interno del medesimo gruppo di imprese. Pertanto, la società istante, ai fini della fruizione per il periodo d'imposta 2019 del credito d'imposta, ha ereditato la media storica di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo del triennio 2012-2014 riferibili al ramo d'azienda trasferito.

Alcune novità fiscali contenute nella legge di stabilità 2021 relative al settore agricolo che possono essere di particolare interesse per le cooperative.



Risposta n. 72_02.02.2021
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5. Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (comma 38). Si segnala che dal 2017 fino al 2021 la disciplina fiscale dei redditi fondiari per i terreni dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) è la seguente: i terreni posseduti o condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario, ; i terreni che vengono affittati per essere coltivati continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dell’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

6. Esenzione dell’imposta di registro per i terreni agricoli (comma 41). Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria per l’anno 2021, per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a € 5.000,00 operati in favore di CD e IAP non è dovuta l’imposta di registro fissa di cui all’art. 2, co. 4-bis DL 194/2009. Restano dovute l’imposta ipotecaria in misura fissa pari a € 200,00 e l’imposta catastale proporzionale all’1%.

7. Credito di imposta “strade del vino” (commi 128-139). Per i periodi d’imposta 2021-2023, alle reti di aziende agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento (e comunque non superiore ad Euro 50.000) delle spese sostenute per interventi volti:

o alla realizzazione o all’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e, più specificamente, al miglioramento delle potenzialità̀ di vendita a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;

- alla creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;

- a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali; e

- all’incremento delle esportazioni in generale.

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