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Novità settimana 20 settembre 2021


Agenzia delle Entrate, Bozza di Circolare - Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare avente ad oggetto le indicazioni relative alla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

Oltre a precisare struttura, contenuto e forma che dovranno avere Master file e Documento nazionale (o Country file), così come i soggetti che saranno tenuti ad adempiere a tale onere documentale al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. vo 471/1997, particolare rilievo assume il fatto che sulla documentazione - il possesso delle quale dovrà essere comunicato in costanza della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - dovrà essere firmata digitalmente dal professionista con l’apposizione della marca temporale. L’apposizione tardiva della marca temporale equivarrà ad assenza della stessa con la conseguente inidoneità della documentazione. Nel caso invece di presentazione tardiva della dichiarazione nei 90 giorni dalla scadenza per la presentazione, la comunicazione del possesso della documentazione potrà avvenire assieme alla presentazione della dichiarazione tardiva ma, in questo caso, la sottoscrizione digitale così come l’apposizione della marca temporale dovrà avvenire al momento della presentazione effettiva.

Nel diverso caso di comunicazione tardiva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che potrà operare l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del d.l. vo n. 16/2012, ai sensi del quale “la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997”. Nel caso di specie, continua l’Agenzia, “si ritiene che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento qualora lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento, compresa l’apposizione della marca temporale. Inoltre, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione”. La marca temporale dovrà essere apposta entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata.

La bozza resterà in consultazione pubblica fino al 12 ottobre 2021.


Bozza Circolare documentazione TP
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Agenzia delle Entrate, Risposta n. 621/2021 - Dipendente di una società italiana che svolge l'attività lavorativa in "smart working" all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015.

Con l’interpello 621/2021 l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire alcune precisazioni sulla compatibilità tra la fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati e le prestazioni di lavoro in modalità smart working. Come noto, per fruire del trattamento agevolato (articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita) è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore: a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR; b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni; c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Nel caso di specie, l’Istante (il sostituto di imposta italiano) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un parere in merito alla possibilità di applicare, per l’anno di imposta 2020, il regime dei lavoratori impatriati ad un suo dipendente olandese che, nello stesso anno, aveva trasferito la propria residenza fiscale in Italia iscrivendosi all’Anagrafe della popolazione residente il quale tuttavia a causa dell’emergenza sanitaria, aveva svolto l'attività lavorativa nel territorio dello Stato per soli 76 giorni lavorativi complessivi (1° gennaio-28 febbraio e 1° settembre-15 ottobre 2020). Il lavoratore olandese, per il resto dell’anno aveva continuato a lavorare dall’Olanda per il datore di lavoro italiano in modalità smart working. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è chiara nel confermare orientamenti precedenti in merito al requisito di cui sub. c), infatti “il requisito che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato, […] deve essere verificato in relazione a ciascun periodo d'imposta e risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno dei periodi di imposta compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio. L'agevolazione de qua risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato” in quanto, “per luogo della prestazione” dell’attività lavorativa “nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità di svolgimento dell'attività lavorativa flessibili (cd. smartworking o lavoro da remoto) bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato”.

Per cui l’agevolazione spetterà solamente per l’attività lavorativa prestata sul nostro territorio.


Risposta_621_23.09.2021
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Agenzia delle Entrate, Risposta n. 622/2021, Qualificazione dei proventi attribuiti attraverso i c.d. carried interest ex art. 60 del decreto legge n.50 del 2017.

Con la risposta l’interpello n. 622/2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione della disciplina di cui all’art. 60, d.l. n. 50/2017, al fine di stabilire la natura dei redditi derivanti da partecipazioni senza diritti amministrativi ma con diritti patrimoniali rafforzati (azioni B) emesse in favore dai manager dalla società Istante, a seguito della ricapitalizzazione di detta società intervenuto nell’ambito di un piano di risanamento.

Si ricorda che, affinché detti redditi siano qualificabili come redditi di natura finanziaria, e non derivanti da attività lavorativa, devono sussistere le seguenti condizioni: “a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori […] comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione”.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di specie, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere tarata sui valori correnti alla data di emissioni delle suddette azioni rafforzati ovvero ai valori risultanti a seguito della ricapitalizzazione. Per cui, in relazione al requisito sub a) l'ammontare dell'investimento dei manager dovrà raggiungere la soglia minima dell'1% in relazione al patrimonio netto della società emittente alla data di sottoscrizione delle azioni B (corrispondente a Euro 2,4 milioni) e non all’investimento iniziale (corrispondente a Euro 41 milioni); in relazione al requisito sub b) assume rilievo, per stabilire quale sia l'investimento del quale i soci ordinari devono rientrare e sul quale va calcolato il rendimento minimo (c.d. hurdle rate) che deve essere incassato dagli stessi, prima che ai beneficiari del piano di incentivazione (i manager), venga attribuito l'extra rendimento (eventuale), il valore dell'investimento dei soci post ricapitalizzazione così come risultante dal bilancio, dallo statuto o dalla visura allegata; in relazione al requisito sub c) nulla cambia in quanto potrà essere verificato solo a posteriori.

Risposta n.622_23.09.2021
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