LJ&P

3 set 20211 min

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 13/04/2021) 22/06/2021, n. 17746

Con l’ordinanza n. 17746, la Cassazione si è pronunciata in tema di onere della prova e “beneficiario effettivo”, ai fini della tassazione di royalties, pagate da una società italiana ad una società olandese, secondo il più favorevole regime convenzionale che prevede un’aliquota del 5% (Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Paesi Bassi), in luogo di quella domestica prevista al 30% (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25).

In particolare, dopo aver ribadito che, “poiché la società italiana è il sostituto d'imposta che ha operato la ritenuta convenzionale, non può che gravare su di essa l'onere di provare la qualità di beneficiario effettivo della società destinataria dei canoni riguardanti l'utilizzo della proprietà intellettuale”, la Cassazione, ha precisato che “l'onere della prova del fatto che giustifica il più favorevole regime convenzionale incombe sul contribuente divenendo irrilevante la produzione della certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali”.

Sulla base di tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado con la quale la CTR Lombardia, accogliendo l’appello della società italiana, aveva ritenuto sufficiente la produzione, da parte del sostituto d’imposta, della certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero, in quanto documento valido a dimostrare la sussistenza della qualità di beneficiario effettivo in capo al soggetto estero.

    420
    0