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Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 57/E, 7 settembre 2021

Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178.

Con la risoluzione n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente riportato le indicazioni rese nel parere del MEF avente ad oggetto la disciplina agevolativa di cui all’articolo 1, commi da 233 a 243, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, (c.d. legge di Bilancio 2021), che consente la trasformazione in crediti d’imposta compensabili le imposte anticipate (deferred tax asset – DTA), su perdite fiscali non utilizzate o su eccedenze ACE non dedotte, in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2021, nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti “senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, alla luce del parere del MEF, ha affermato che il comma 240, cit., ai sensi del quale “Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233”, vada interpretato nel senso che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta trovi applicazione sia nel caso di un’unica operazione di aggregazione che coinvolge più di due soggetti (esempio 1: Alfa incorpora Beta e Gamma con un’unica operazione di fusione), sia che in ordine a più operazioni distinte poste in essere da più soggetti (esempio 2: Alfa incorpora Beta e il successivamente il soggetto risultante dalla fusione incorpora Gamma). Tuttavia, il vincolo di applicabilità posto dalla norma, che dispone che un soggetto possa utilizzare una sola volta la disciplina agevolativa, impone che nel caso di più operazioni di aggregazione di cui all’esempio 2, queste debbano essere considerate come un’operazione unitaria, per cui gli attivi delle società coinvolte nell’operazione di aggregazione potranno essere presi in considerazione un’unica volta ai fini del calcolo del plafond del 2%. Tornando all’esempio 2, se l’attivo di Alfa è già stato utilizzato per il calcolo del plafond del 2 % nell’operazione di incorporazione di Beta, questo non potrà più essere preso in considerazione nella successiva operazione di incorporazione di Gamma.


Risoluzione 57_E_settembre 2021
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