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DOCUMENTI DI PRASSI - 2 E 3 NOVEBRE 2022

Cari/e tutti/e,


Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi


Interpello n. 542 del 2 novembre 2022
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Risposta ad interpello n. 542 del 2 novembre 2022

Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del2014 - Erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali


Nella Risposta n. 542/2022 l’Agenzia delle entrate ha precisato che “le erogazioni liberali effettuate in denaro a favore” di “una associazione senza scopo di lucro” siano “ammissibili all'Art bonus” posto che la ratio legis è quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus”.


Interpello n. 543 del 3 novembre 2022
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Risposta ad interpello n. 543 del 3 novembre 2022

Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - articolo 117 e seguenti del TUIR, DM 1° marzo 2018.


Nella Risposta n. 543/2022 l’Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 interconnessi nel 2021 di cui all'art. 1, comma 1056, L. 178/2020, ha avuto modo di chiarire quanto segue.

  • In costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima. Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”;

  • Tale credito “che trova una sua esposizione nel quadro RU, se trasferito al consolidato, non soggiace al limite di utilizzo in compensazione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;

  • Inoltre detti crediti “essere compensati senza che ricorra l'obbligo di apposizione preventiva - sulla dichiarazione dei redditi - del visto di conformità”;

  • nel caso in cui oggetto di cessione alla ‘fiscal unit’ sia, ad esempio, l'eccedenza del credito IVA (…) non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione di importo superiore al limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997” e “laddove il credito trasferito per essere utilizzato in compensazione sia superiore a 5.000 euro, ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità o in alternativa di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito, sia nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto”;

  • Resta inteso che i trasferimenti dei crediti sopra indicati (crediti agevolativi o crediti IVA) è, comunque, consentito ai soli fini della compensazione con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l'assolvimento di altri tributi, e non può dunque, essere di ammontare superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”.


Interpello n. 544 del 3 novembre 2022
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Risposta ad interpello n. 544 del 3 novembre 2022

Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.M. 13 dicembre 1979


Nella Risposta n. 544/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di confermare - richiamando la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005 - che “l'identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è un requisito che deve sussistere a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione della medesima, avendo l'opzione effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data. Ne consegue che, nel caso di specie, l'istante non può aderire come controllante delle altre società del gruppo alla procedura in parola già a partire dall'anno 2022, in quanto, al 1° gennaio 2022, non era identificata in Italia ai fini IVA”.


RIS_n_64_del_03_11_2022
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Risoluzione n. 64/E del 3 novembre 2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178


Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il codice tributo “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

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