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DOCUMENTI DI PRASSI - 14 LUGLIO 2022

Cari tutti,

oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Risposta_377_14.07.2022
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Risposta ad interpello n. 377/2022

Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 - concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - art. 51 del Tuir


La risposta ad interpello n. 377 del 14 luglio 2022 ha ad oggetto la determinazione del corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef, al contributo una tantum corrisposto ai dipendenti grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, si osserva che lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'Istante, non può trovare applicazione l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir. Si ritiene, inoltre, che il contributo in denaro in esame non sia riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir. Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir”.


Risposta_378_14.07.2022
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Risposta ad interpello n. 378/2022

Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - certificazione dei corrispettivi - articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015


Nella risposta ad interpello n. 378 del 14 luglio 2022, avente ad oggetto la possibilità di inserire nella fattura elettronica – in mancanza del codice fiscale del destinatario – un codice fiscale fittizio, ovvero il codice "0000000", l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “senza entrare nel merito dei servizi forniti a [BETA]/[GAMMA] da parte dell'istante - che non costituiscono oggetto di quesito e sono, nel caso, rimessi alle valutazioni dei competenti organi di controllo - deve confermarsi che laddove il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto IVA voglia, direttamente o avvalendosi di un terzo nel rispetto dell'articolo 21 del medesimo decreto, documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, può farlo, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, acquisito nel rispetto della normativa vigente.”


Risposta_n_379_2022
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Risposta ad interpello n. 379/2022

Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127


Nella risposta ad interpello n. 379 del 14 luglio 2022, avente ad oggetto l’applicazione dell’obbligo di emissione di e-fattura integrata alle attività istituzionali delle PA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro - comunque possibile su base volontaria - in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (tipicamente quelle c.d. ‘istituzionali’)”.


Circolare_n_27_del_14_07_2022
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Circolare n. 27/2022

Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21


La circolare n. 27 del 14 luglio 2022 ha ad oggetto la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti – al fine di indennizzarli dei maggiori costi sostenuti - buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- Il riferimento specifico ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, risultando escluse le amministrazioni pubbliche. Gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, si considerano, nel caso di specie, rientranti nel settore privato. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti;

- La norma, infatti, si riferisce genericamente ai “lavoratori dipendenti”, per cui, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina, occorre guardare alla tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente;

- Dal momento che secondo quanto previsto dall’art. 2, D.L. n. 21/2022, il buono non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali;

- Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente;

- Rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici;

- Quanto alla soglia di esenzione di 258,23 euro, nella circolare n. 28/E del 2016 è stato già chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro. La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina);

- L’esenzione trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi;

- Nell’ipotesi in cui i buoni benzina siano erogati in sostituzione di premi di risultato il lavoratore avrà diritto all’esenzione sia per il paniere di beni e servizi offerti fino a un valore di 258,23 euro, sia per i buoni benzina per un valore di 200 euro.


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