top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreLJ&P

DOCUMENTI DI PRASSI - 2 AGOSTO 2022

Care/i tutte/i

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta all'interpello n. 401 del 2 agosto 2022
.pdf
Scarica PDF • 195KB

Risposta ad interpello n. 401 del 2 agosto 2022

Rivalutazione partecipazioni societarie e attribuzione in trust. Tassazione della plusvalenza da cessione.


Con la Risposta ad interpello n. 401/2022, avente ad oggetto il trattamento fiscale dei redditi prodotti da un trust trasparente non commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

a) “Il reddito complessivo, determinato in base alle singole categorie reddituali (ai sensi dell’art. 143 Tuir), deve essere imputato per trasparenza e tassato in capo al beneficiario secondo le proprie aliquote personali” (contenuto delle parentesi nostro).

b) “Con riferimento ai dividendi distribuiti dalle Società Alfa e Beta (le cui quote sono state parzialmente conferite nel trust) nel 2021, in linea con quanto sopra illustrato, gli stessi concorreranno integralmente alla formazione del reddito complessivo del Trust e, pertanto, saranno assoggettati a tassazione in capo al Beneficiario per trasparenza” (contenuto delle parentesi nostro).

c) “Relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società Alfa alla Società Beta, nel medesimo periodo d'imposta, si fa presente che la stessa costituisce un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 143 del Tuir. Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della partecipazione in Alfa, da parte del Beneficiario anteriormente alla costituzione del Trust” (grassetto nostro).


Risposta all'interpello n. 402 del 2 agosto 2022
.pdf
Scarica PDF • 180KB

Risposta ad interpello n. 402 del 2 agosto 2022

IVA - Trattamento applicabile alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad archivio comunale. Parte terza, numeri 127-quinquies e 127- septies, della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


Con la Risposta ad interpello n. 402/2022, avente ad oggetto il regime IVA applicabile ad un intervento di un Comune volto alla realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione presso l'area denominata "Cittadella degli Archivi", l’Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi dell’istante secondo la quale “il nuovo fabbricato adibito ad archivio possa essere ricondotto tra le ‘delegazioni comunali” (espressamente ricomprese nell'elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla legge n. 847 del 1964 e attualmente nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia), ha concluso che “alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune, possa applicarsi l'IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei richiamati numeri 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972”.


Risposta all'interpello n. 403 del 2 agosto 2022
.pdf
Scarica PDF • 174KB

Risposta ad interpello n. 403 del 2 agosto 2022

All'atto di risoluzione per mutuo consenso del preliminare con restituzione della caparra confirmatoria versata si applica l'art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione (restituzione caparra).


Con la Risposta ad interpello n. 403/2002, avente ad oggetto il regime fiscale ai fini dell’imposta di registro applicabile all’atto di risoluzione per mutuo consenso del preliminare con restituzione della caparra confirmatoria, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “occorre distinguere l'ipotesi in cui è presente una clausola risolutiva espressa - contestuale al contratto originario ovvero stipulata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto, con le modalità indicate dalla norma - dall'ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario:

  • nel primo caso, si applica l'imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull'ammontare di quest'ultimo; in caso contrario, si applica l'imposta in misura fissa;

  • nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell'originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare alle prestazioni derivanti dalla risoluzione; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all'eventuale corrispettivo della risoluzione”.


Risposta all'interpello n. 404 del 2 agosto 2022
.pdf
Scarica PDF • 172KB

Risposta ad interpello n. 404 del 2 agosto 2022

Riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità dei pagamenti - articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127


Con la Risposta ad interpello n. 404/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le modalità di pagamento a mezzo RIBA e MAV soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 3 del D.M attuativo 4 agosto 2016 della riduzione di due anni dei termini di accertamento - prevista dall'art. 3 del D. Lvo. n. 127/2015, – “poiché entrambi gli strumenti, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, così soddisfacendo gli stessi criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'articolo 3, comma 1, del decreto attuativo”.

“Per quanto riguarda la ricezione di fatture cartacee, emesse da soggetti in regime forfettario nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea”.

Viene ricordato infine che “in ragione delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione”.


Risposta n 405 del 2022
.pdf
Scarica PDF • 198KB

Risposta ad interpello n. 405 del 2 agosto 2022

Trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro - Applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del Tuir


Con la Risposta ad interpello 405/2022, avente ad oggetto il regime fiscale dell'indennità di trasferta – “corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico” – che un Comune intende riconoscere ai propri dipendenti per l'utilizzo del mezzo personale di trasporto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che “Laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Tuir. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir”.


Risoluzione n. 46 del 2 agosto 2022
.pdf
Scarica PDF • 164KB

Risoluzione n. 46/E del 2 agosto 2022

Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore - Definizione dell'ambito applicativo - Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.


Con la Risoluzione n. 46/E/2022, avente ad oggetto chiarimenti in merito all’ambito applicativo della disciplina contenuta nell’art. 110, co. 8-ter, d.l. 104/2020, i.e., “deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore”, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che "sono da considerarsi attratti nell'ambito applicativo della previsione in esame:

  • i marchi e l'avviamento, indicati, come detto, espressamente dalla relazione illustrativa alla norma più volte sopra citata;

  • le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, la cui deduzione è ammessa, a prescindere dall'imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dall'articolo 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

Non sono, invece, ricomprese nell'ambito applicativo del citato comma 8-ter le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte, del TUIR, sono in linea generale deducibili in misura non superiore al 50 per cento”.


5 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

DOCUMENTI DI PRASSI - 2 E 3 NOVEBRE 2022

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 542 del 2 novembre 2022 Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del2014 - Erogazioni

DOCUMENTI DI PRASSI - 31 OTTOBRE 2022

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 532 del 31 ottobre 2022 Iper ammortamento – Effettuazione dei cc.dd. “investimenti sostitutivi” -Articolo 1, co

CIRCOLARE N. 34/E - DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

Cari tutti, oggi segnaliamo la pubblicazione, in via definitiva, della Circolare n. 34/E sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta e recante, tra le altre cose, i

bottom of page