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DOCUMENTI DI PRASSI - 22 SETTEMBRE 2022

Cari/e tutti/e,

oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta all'interpello n. 467 del 22 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 467 del 22 settembre 2022

Restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento Pensionistico -Articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir


Nelle Risposta n. 467/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che “il soggetto erogante/sostituto d'imposta è tenuto a recuperare le somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute applicate, potendo il dipendente dedurre, il medesimo ammontare lordo, dal proprio reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir.”

Inoltre “per quanto riguarda la possibilità da parte del sostituto di recuperare le somme al netto della ritenuta, considerato che tali somme sono state richieste sulla base di un piano di rateizzazione a partire dal mese di febbraio 2020, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 8/E del 2021, il rapporto risulta già definito alla data del 19 maggio 2020, pertanto le somme devono continuare ad essere restituite al lordo della ritenuta.”


Risposta all'interpello n. 468 del 22 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 468 del 22 settembre 2022

Redditi di lavoro dipendente - Tassazione separata - Articoli 51 e 17,comma 1, lettera b) del Tuir


Nelle Risposta n. 468/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che “indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, in generale, è sufficiente che per effetto della stipula del contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata. […] la tassazione separata non si applica non solo se gli emolumenti sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, ma anche nel caso in cui l'erogazione nell'anno successivo sia "fisiologica" inconsiderazione della natura dell'emolumento e non dipenda da una causa giuridica sopravvenuta (ad esempio, se il contratto collettivo è stipulato nell'anno successivo a quello di riferimento).”





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