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DOCUMENTI DI PRASSI - 27/28 SETTEMBRE 2022

Cari tutti,


Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta all'interpello n. 471 del 27 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 471 del 27 settembre 2022

Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera - Pensione erogata da un'organizzazione intergovernativa - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR)


Con la risposta ad interpello n. 471/2022, avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter del DPR 917/1986 (TUIR) ai redditi da pensione percepiti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha concluso quanto segue:

(a) “non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero” (5 anni) “e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale”;

(b) “le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale nei Comuni indicati nel citato articolo 24-ter possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), sulla base dei criteri previsti dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter”.

(c) “Per l'accesso al regime in argomento è necessaria anche la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) erogati da soggetti esteri»”. A tal fine rileva l’art. 23, co. 2 del TUIR. “Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri”.

(d) Si considera erogata da soggetto estero la pensione percepita dall’Istante dall’UEB (Ufficio Brevetti Europeo).

(e) “Restano escluse dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame”. [-] “La circostanza che l'Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS, non impedisce l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-ter del TUIR”.



Risposta all'interpello N. 472 DEL 27 SETTEMBRE 2022
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Risposta ad interpello n. 472 del 27 settembre 2022

Società di partecipazione non finanziaria e assimilati ex articolo 162-bis del TUIR


La Risposta ad interpello n. 472/2022 ha ad oggetto i criteri per l'identificazione dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria di cui all'art. 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del TUIR (i.e., holding industriali).

In merito, l’Agenzia delle entrate ha affermato che “In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in tal senso, si ritiene, [-] di dover escludere la possibilità di estendere in via interpretativa la previsione concernente le modalità di calcolo previste per le holding industriali (asset test) anche ai ‘soggetti assimilati’ ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento in esame. [-] La circostanza che l'articolo 162-bis del TUIR faccia espresso riferimento alle ‘attività’ fa sì che detta nozione debba essere interpretata nell'accezione ‘propria’, ossia collegata alla esistenza di una o più operazioni svolte in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) di mezzi organizzativi preposti a tal fine. L'assenza di tali circostanze porta, pertanto, ad escludere l'assimilazione di una società ad una holding industriale nel senso indicato dalla normativa e prassi di riferimento”.



Risposta all'interpello n. 474 del 27 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 474 del 27 settembre 2022

Aliquota IVA - Cessione gas dispositivi medici - Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.


Con la Risposta ad interpello n. 474/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di gas dispositivi medici “la qualificazione degli stessi nell'ambito della categoria dei gas di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, (con aliquota al 4%) comporta una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze della scrivente. In ogni caso, “qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici oggetto dell'istanza ai gas terapeutici contemplati al più volte

citato n. 32) della Tabella A parte II del decreto IVA risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società ALFA potrà applicare l'aliquota del 4 per cento prevista dalla menzionata norma”.



Risposta all'interpello n. 476 del 27 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 476 del 27 settembre 2022

Strumenti finanziari partecipativi - deducibilità remunerazione ai sensi dell'articolo 96 del TUIR


La Risposta ad interpello n. 476/2022 “investe il corretto trattamento fiscale applicabile al ‘Premio’ che verrà corrisposto in relazione agli strumenti finanziari partecipativi ("SFP") emessi dalla Società istante nel periodo compreso tra il 201X e il 202Y, attualmente detenuti da Beta S.p.A. e classificati in bilancio come strumenti di equity. [-] Sulla base dei Regolamenti di emissione, infatti, in relazione agli SFP emessi la Società è tenuta a corrispondere un importo annuo (Premio) pari al 10 per cento dell'Apporto al netto delle restituzioni operate”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter escludere che tali SFP siano, ai fini fiscali, qualificabili come ‘similari alle azioni’, non essendo la remunerazione totalmente ancorata ai risultati economici della Società emittente. “In conclusione, si è dell'avviso che il ‘Premio’ corrispondente agli interessi maturati in relazione agli SFP, calcolati al tasso annuo del 10 per cento sulla parte di Apporto non ancora restituito sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole e nei limiti previsti dall'articolo 96 del TUIR”.




Risposta all'interpello n. 479 del 27 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 479 del 27 settembre 2022

Regime della Tonnage Tax di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR. Trattamento fiscale dei componenti derivanti dalla cessione della nave a seguito della cancellazione dal Registro Internazionale e della conseguente fuoriuscita dal regime stesso


La Risposta ad interpello n. 479/2022 ha ad oggetto chiarimenti circa gli effetti fiscali (ai fini IRES e IRAP) conseguenti alla sottoscrizione di due contratti (i) di vendita sostanziale della nave di proprietà dell’Istante con pagamento differito e (ii) di locazione a scafo nudo (“bear boat charter”) e alla rilevazione contabile degli elementi reddituali e patrimoniali.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:

  • (primo quesito) “nel presupposto che la Società abbia correttamente rappresentato in bilancio le componenti patrimoniali e reddituali scaturenti dall'operazione qualificata come ‘vendita con pagamento differito’, in conformità alle regole previste dal principio IFRS 15 [-] deve ritenersi che tale rappresentazione contabile assuma rilevanza anche in ambito fiscale, sulla base del principio di derivazione previsto nel predetto articolo 83 del TUIR”. Pertanto “si ritiene che la minusvalenza fiscale, pari a euro ..., rilevata dalla società a fronte della plusvalenza contabilizzata nel conto economico del 2021, debba concorrere alla determinazione della base imponile IRES nel medesimo periodo d'imposta di imputazione a conto economico della plusvalenza contabile”. Infine, “posto che al momento della cessione la nave risultava fuoriuscita dal regime agevolativo della Tonnage Tax, si ritiene opportuno rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, in merito ai valori fiscali da attribuire agli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'impresa, non applicando più detto regime, torni a determinare il reddito in via analitica. [-] Con riferimento alle navi, ad esempio, gli ammortamenti maturati durante il periodo di efficacia dell'opzione vanno determinati secondo le regole ordinarie e, ai fini fiscali, si considerano ugualmente dedotti, di conseguenza in caso di uscita dal regime l'impresa assume il valore fiscale del bene al netto dei relativi ammortamenti”.

  • (secondo quesito) Per quanto riguarda i canoni ricevuti da ALFA e pagati da BETA in virtù del contratto di ‘bare boat charter’, successivamente alla vendita ‘sostanziale’ della nave, questi non sono inquadrabili, “in linea con la soluzione interpretativa formulata dall'interpellante, come ricavi, bensì da considerare come ‘incasso di crediti finanziari’ e che, in quanto tali, non concorrano alla determinazione del reddito imponibile né nell'anno d'imposta 2021, né nei successivi fino alla conclusione del contratto stesso. Le medesime conclusioni sono estensibili anche ai fini IRAP”.


Risposta all'interpello n. 481 del 27 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 481 del 27 settembre 2022

Interpello ordinario ex art. 11, co. 1, lett. a), della L. n. 212 del 2000 - regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR


Con la Risposta ad interpello 481/2022, l’Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue:

  • (primo quesito) In merito al requisito della commercialità e società in liquidazione “La circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 (paragrafo 5.6) ha chiarito che, per le società in liquidazione ordinaria, il periodo di osservazione triennale di cui al comma 2 dell'articolo 87 del TUIR del requisito di commercialità deve essere verificato a ritroso, non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, bensì dall'inizio della fase di liquidazione della società partecipata. [-] nel caso in cui l'interruzione dell'attività commerciale da parte di una società derivi da un depotenziamento dell'azienda (come, ad esempio, a seguito di cessione di asset rilevanti, licenziamento di personale o conseguimento dell'oggetto sociale), occorre valutare caso per caso se tale depotenziamento non configuri un'ipotesi di «liquidazione di fatto»; in tal caso, tornano applicabili i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 10/E del 2005 per le società in liquidazione”.

  • (secondo quesito) Per quanto riguarda all’individuazione del periodo di osservazione relativo al requisito della residenza fiscale, ossia, “se quello pari ai cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo (come richiesto nel caso di cessioni verso terzi) o se quello che decorre dal primo periodo di possesso della partecipazione (come previsto per le operazioni realizzative infragruppo)”, posto che “Nel caso di specie, la plusvalenza con riferimento alla quale si chiede l'applicazione del regime PEX non origina da un'operazione di cessione della partecipazione, bensì da una delibera di ‘distribuzione di dividendi’ riconducibile sotto il profilo fiscale, in base a quanto affermato dall'Istante e qui assunto acriticamente, ad una distribuzione di capitale, la quale conseguentemente costituisce plusvalenza per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società controllata BETA [-] non si rende applicabile il periodo di monitoraggio quinquennale poiché, questo criterio, che trova applicazione solo al ricorrere delle condizioni espressamente indicate (ovvero cessioni effettuate con controparti che non appartengono allo stesso gruppo del cedente), rappresenta un'eccezione alla regola (generale) del periodo di monitoraggio "sin dal primo periodo di possesso".

  • (terzo quesito) Per quanto riguarda le modalità della verifica della residenza fiscale in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, tale verifica sulla partecipata “deve essere condotta sulla base dei criteri identificativi dei regimi a fiscalità privilegiata vigenti individuati dall'attuale formulazione dell'articolo 47-bis del TUIR (appartenenza a Stati UE/SEE: esclusione senza nessuna verifica; appartenenza a Stati non UE/SEE: verifica del tax rate nominale in caso di collegamento e del tax rate effettivo in caso di controllo) nella prospettiva ‘anno per anno’, ossia tenendo conto della specifica situazione in cui versa il contribuente (tassazione estera, esistenza o meno del controllo, etc.) in ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di monitoraggio”. [-] “Va da sé che i predetti criteri non possono trovare applicazione per i periodi d'imposta precedenti al 2001, per i quali non era in vigore alcuna normativa in materia di partecipazioni detenute in Paesi o territori a fiscalità privilegiata applicabile alla fattispecie descritta”.


Risposta all'interpello n. 482 del 28 settembre 2022
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Risposta ad interpello n. 482 del 28 settembre 2022

Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l’esercizio della attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)


Con la Risposta ad interpello n. 482/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso del professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, che percepisce, “all'esito un procedimento di mediazione obbligatoria su una controversia in materia di locazione, incardinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel 2021, una somma di denaro per la restituzione del XXXX per cento di quanto pagato in ‘eccesso’ per canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale [-] detta somma concorre, “quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell'Istante nell'anno di percezione in quanto ‘rimborso’ di spese inerenti l'esercizio della attività professionale svolta”.

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