top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreLJ&P

DOCUMENTI DI PRASSI - 29 AGOSTO 2022

Care/i tutte/i

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Interpello_438_29.08.2022
.pdf
Download PDF • 220KB

Risposta ad interpello n. 438 del 29 agosto 2022

Accertamento - Riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili - Articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Con la Risposta n. 438/2022 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che:

  • La tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n.127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ante richiamati [i.e. i “pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”, art. 3, D.L.vo 127/2015] (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria”. L’Istante potrà “documentare le cessioni effettuate ed i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via SdI ex articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) […] ovvero, per le operazioni di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. (i.e. quelle di commercio al minuto ed assimilate, tra cui rientrano le vendite per corrispondenza),tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati secondo la previsione dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015”;

  • Inoltre “ai fini del beneficio previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 va comunque ricordato che, ‘nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea’”.


Interpello_439_29.08.2022
.pdf
Download PDF • 199KB

Risposta ad interpello n. 439 del 29 agosto 2022

Ambito applicativo del regime agevolativo previsto dall'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell'articolo 36 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a favore di un ente religioso civilmente riconosciuto.

Con la Risposta n. 439/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  1. alle rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, non identificate dalla categoria catastale ‘E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto’, si applica il regime di cui all'articolo 36, comma 3, del TUIR, purché tali immobili abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste;

  2. alle attività istituzionali ‘di religione e di culto’ dalla stessa svolte, si applicala riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nei limiti e alle condizioni come da ultimo chiarite dalla citata circolare 1/E del2022, fermo restando l'accertamento in concreto delle attività svolte dall'Istante;

  3. per le attività del ramo ONLUS continuerà ad applicarsi la disciplina vigente di cui all'articolo 150 del TUIR, tenuto conto che l'Istante risulta ancora iscritto all'Anagrafe delle ONLUS.


Interpello_440_29.08.2022
.pdf
Download PDF • 224KB

Risposta ad interpello n. 440 del 29 agosto 2022

IVA - Variazione dell'imposta in ipotesi di "pay-back" farmaceutico ex articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 - Articolo 26 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633

Con la Risposta n. 440/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che una volta emessa la nota di variazione in diminuzione “entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione [ossia, nel caso di specie, la determinazione AIFA di riferimento, ndr.] – l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

In ogni caso si ritiene che “la variazione in diminuzione possa essere effettuata in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 396, della legge n. 205 del 2017 e, dunque, emettendo un apposito documento contabile da annotare nei registri IVA e da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto IVA, nel quale indicare gli estremi dell'atto (ivi compresa la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare, ovvero della sentenza con cui i giudici competenti hanno statuito sul punto”.

Infine “in riferimento ai riversamenti originati da deliberazioni precedenti il 1° gennaio 2022 - o a quelli per i quali, nelle more della presente risposta, non fosse comunque più possibile ricorrere allo strumento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto IVA - che, esclusa la detrazione per lo spirare dei relativi termini, non è tuttavia preclusa la possibilità di proporre istanza di rimborso nel rispetto dell'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA”.

14 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

DOCUMENTI DI PRASSI - 2 E 3 NOVEBRE 2022

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 542 del 2 novembre 2022 Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del2014 - Erogazioni

DOCUMENTI DI PRASSI - 31 OTTOBRE 2022

Cari/e tutti/e, Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi Risposta ad interpello n. 532 del 31 ottobre 2022 Iper ammortamento – Effettuazione dei cc.dd. “investimenti sostitutivi” -Articolo 1, co

CIRCOLARE N. 34/E - DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST

Cari tutti, oggi segnaliamo la pubblicazione, in via definitiva, della Circolare n. 34/E sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta e recante, tra le altre cose, i

bottom of page