Care/i tutte/i,
oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:
Circolare n. 30/E del 29 luglio 2022
Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 – Cause il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Esenzione dall’imposta di registro. Ambito applicativo.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E/2022 ha avuto modo di precisare che: (i) la disposizione di cui all’art. 46 della legge n. 374 del 1991 si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito e (ii) la disposizione in commento si applica anche agli atti giudiziari.
Risposta n. 394/2022 del 29 luglio 2022
Articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Imbarcazione da diporto in costruzione - Contratto di leasing nautico stipulato nel 2022 - Consegna imbarcazione a aprile 2023 - Destinazione utilizzo intra e extra-UE - Adempimenti
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 394/2022 ha precisato che:
qualora l'imbarcazione da diporto sia destinata a un utilizzo sia intra che extra UE, l'utilizzatore, al fine di individuare la quota di non assoggettabilità all'IVA, presenta una dichiarazione (provvisoria) indicante la percentuale di navigazione prevista al di fuori della UE, per ogni anno di durata del contratto di leasing. Il fornitore potrà, quindi, emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione dall'imposta;
qualora l'imbarcazione da diporto sia destinata a un utilizzo sia intra che extra UE, l'utilizzatore, al fine di individuare la quota di non assoggettabilità all'IVA, presenta una dichiarazione (provvisoria) indicante la percentuale di navigazione prevista al di fuori della UE, per ogni anno di durata del contratto di leasing. Il fornitore potrà, quindi, emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione dall'imposta.
Risposta n. 395/2022 del 29 luglio 2022
Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 395/2022 ha precisato che si tratta di un’operazione abusiva in quanto: si è in presenza: (i) di un acquisto di una partecipazione infra-gruppo (ii) finanziato con una provvista proveniente da altre entità estere del medesimo gruppo (e non da soggetti terzi) e (iii) della “circolazione” del relativo credito all’interno del gruppo (iv) per ragioni non funzionalmente collegate all’acquisto della partecipazione in questione.
Il vantaggio fiscale (i.e. la deducibilità degli interessi passivi) è indebito in quanto è meramente strumentale a prelevare liquidità e risorse dal soggetto debitore invece di ricorrere ad altre forme di distribuzione.
Risposta n. 396/2022 del 29 luglio 2022
Articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni-bis) - rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling zero balance ai fini della Super ACE
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 396/2022 ha precisato che:
La rinuncia a crediti derivante da contratto di cash pooling nella forma tecnica cd. zero balance, effettuata da parte della controllante in favore dell'Istante, non possa essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non possa essere assimilata ad un conferimento in denaro, ai sensi dell'articolo 5 del DM 3 agosto 2017, da assumere come variazione in aumento del capitale proprio.
Si ritiene, pertanto, che i 5 milioni di Euro, pari alla rinuncia nel 2021 del credito erogato dalla società controllante, non rilevino:
né ai fini della SUPER ACE, su cui applicare la percentuale del 15 per cento ai fini del rendimento nozionale;
né ai fini dell'ACE cd. "ordinaria".
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