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DOCUMENTI DI PRASSI - 4 AGOSTO 2022

Care/i tutte/i,


Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:


Risposta all'interpello n. 407 del 4 agosto 2022
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Risposta n. 407 del 4 agosto 2022

Superbonus - criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.


Con la Risposta ad interpello n 407/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del comma 10 bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio avente ad oggetto i criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale, “occorre far riferimento alla situazione esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. risposta 4.4.6)”.


Risposta all'interpello n. 408 del 4 agosto 2022
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Risposta n. 408 del 4 agosto 2022

Disciplina della c.d. entry tax ex articolo 166-bis del TUIR e quella delle c.d. Controlled Foreing Companies ex articolo 167 del TUIR - fusione transfrontaliera in ingresso – retrodatazione


La Risposta ad interpello n. 408/2022 ha ad oggetto l’interazione tra il regime CFC e la disciplina dei cosiddetti valori in ingresso di cui all'articolo 166-bis del TUIR nel caso di società estera interessata da una operazione straordinaria in ingresso (nel caso di specie, fusione per incorporazione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2005/56/UE).

In merito, l’Agenzia delle Entrate affermato quanto segue:

  • “con la citata circolare n. 18/E, al par. 8.1, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all'estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);

  • “nel presupposto, non verificabile in questa sede, che la società controllata estera non sia da assoggettare ad imposizione per trasparenza nell'ultimo periodo d'imposta ante fusione, nel caso rappresentato troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 166-bis del TUIR e, in particolare, il criterio di valutazione di cui al comma 3”;

  • nella diversa ipotesi in cui la controllata estera sia soggetta al regime CFC nel periodo d’imposta ante fusione, come chiarito con la recente Circolare 29/E del 2022, “troveranno applicazione i criteri di valutazione previsti dall'articolo 166-bis del TUIR (il criterio del valore di mercato, nel caso in esame), qualora nel periodo d'imposta precedente all'ingresso in Italia della controllata estera ricorra la circostanza esimente di cui all'articolo 167, comma 5, del TUIR (ossia, che la stessa svolga in tale periodo d'imposta un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) ovvero non siano integrate congiuntamente le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR”;

  • infine, “nel caso in cui la fusione transfrontaliera, in continuità giuridica ‘in entrata’, si perfezionasse nel secondo semestre del periodo di imposta della società estera, si ritiene che, indipendentemente dalla neutralità o meno dell'operazione, non assumerebbe rilievo, ai fini fiscali, l'eventuale retrodatazione contabile della fusione. Pertanto, qualora la prospettata operazione di fusione si perfezionasse nel secondo semestre del 20nn (ossia, quando sia decorsa la maggior parte del periodo d'imposta), l'ultimo periodo rilevante ai fini della verifica della imputazione per trasparenza dei redditi della controllata estera sarebbe il periodo d'imposta 20nn (cfr. la richiamata circolare n. 29/E del 2022, par. 2)”.


Risposta all'interpello n. 409 del 4 agosto 2022
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Risposta n. 409 del 4 agosto 2022

IVA - Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line - artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633


Con la Risposta ad interpello n. 409/2002, avente ad oggetto i criteri di territorialità applicabili ai corsi di formazione online (artt. 7-ter e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

  • con riferimento “ai corsi di formazione oggetto dell'istanza, erogati in modalità on line a favore di committenti soggetti passivi (i.e. CdF B2B) dette attività si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, soggetti alle regole generali di territorialità previste dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 633/1972”;

  • Con riferimento all'erogazione dei corsi di formazione online nei confronti di committenti non soggetti passivi (i.e. CdF B2C), “in coerenza con le Linee Guida del Comitato IVA sopra menzionate, e con le citate modifiche della Direttiva IVA apportate dalla Direttiva UE n. 2022/542, si ritiene, invece, che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal Regolamento UE n. 282/2011”.


Risposta all'interpello n. 410 del 4 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 410 del 4 agosto 2022

IVA - Importazioni di "geni modificati" per sperimentazione clinica - art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972


Con la Risposta ad interpello n. 410/2022 l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue:

  • “In relazione al primo quesito, vertente sul regime IVA applicabile all'importazione in Italia dei ‘geni modificati’, [-] in mancanza di una puntuale norma interna di recepimento degli articoli 72-78 della Direttiva 2009/132/CEE, ai fini che qui interessano assume rilevanza la previsione di cui all'art. 68, primo comma, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base alla quale non è soggetta ad IVA ‘ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72. [...]’”.

  • “Al fine di stabilire, quindi, la possibilità di invocare l'esclusione da IVA ai sensi del citato art. 68 del d.P.R. n. 633 del 1972 è dirimente appurare, sulla base di un accertamento di carattere tecnico, che i ‘geni modificati’, così come descritti nell'istanza di interpello, siano classificabili nell'ambito della suddetta categoria di ‘organi, sangue e plasma sanguigno’. [-] Attesa la rilevanza generale della fattispecie in esame, è stata inoltrata una specifica richiesta di chiarimenti al Ministero della Salute e all'Autorità italiana del farmaco”.

  • “Con riferimento al riconoscimento in capo alla società istante, che non detiene la proprietà dei beni importati, del diritto di detrazione dell'IVA assolta all'atto dell'importazione dei geni modificati, [-] occorre, che l'IVA assolta sugli acquisti rappresenti una spesa connessa in via diretta e immediata con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, così la richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 14 settembre 2017, C- 132/16)”.


Risposta all'interpello n. 411 del 4 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 411 del 4 agosto 2022

Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali introdotto dall'articolo 110, commi 8 e 8-bis, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Regime della riserva in sospensione di imposta - Perfezionamento dell'opzione


Con la Risposta ad interpello n. 411/2022, avente ad oggetto la disciplina dell'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della disciplina di cui all'articolo 110, comma 8-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto 104"), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • “si conferma che l'opzione per il Riallineamento deve ritenersi perfezionata attraverso l'indicazione nel modello Redditi SC 2021 dei maggiori valori riallineati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell'opzione, non rileva l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 110, comma 6, del Decreto 104. In tali ipotesi l'imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto ravvedimento operoso)”.

  • “I soggetti che effettuano il pagamento dell'imposta sostitutiva dopo l'approvazione del bilancio (nel caso di specie bilancio 2020) possono fruire della disciplina del riallineamento anche se non hanno stanziato l'apposita riserva in detto bilancio, a condizione che tale modalità sia conforme alle disposizioni di natura civilistica previste dalla legge o dallo statuto sociale che disciplinano la redazione e l'approvazione del bilancio d'esercizio e dai principi contabili applicati dal contribuente. Tale riserva dovrà comunque essere iscritta nel bilancio relativo all'esercizio successivo (nel caso di specie bilancio 2021) mediante delibera assembleare. In tal caso ‘resta ferma la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento dei maggiori valori’, cioè nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 (cfr. circolare n. 57/E/2001). Per converso, non sarà possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione (2020) non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare (cfr. circolari n. 13/E/2014 e n. 18/E/ 2006).

  • “L'opzione per il Riallineamento possa essere validamente emendata mediante la presentazione di una dichiarazione c.d. tardiva, nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione del modello "Redditi SC 2021" (attualmente fissato per il 30 novembre 2021)”.


Risposta all'interpello n. 412 del 4 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 412 del 4 agosto 2022

Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall'INPS per annualità precedenti. Deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP

Con la Risposta n. 412/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • “Non sono, deducibili, per costante orientamento di prassi, le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (cfr. Risoluzione 114/E del 2008, ribadita, da ultimo, dalla circolare 23 giugno 2021, n. 7/E)”;

  • “Riguardo alla natura dei costi per contributi previdenziali a carico del lavoratore che vengono traslati sull'imprenditore in caso di ritardato o omesso pagamento, ai sensi del citato 23, comma 1, della legge n. 218 del 1952, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di sottolineare come tali oneri integrino una ipotesi di ‘sanzione civile’ [-]. Coerentemente al suddetto indirizzo interpretativo, in considerazione della natura latu sensu sanzionatoria che le somme in argomento rivestono, si ritiene che la quota parte di contributo ‘a carico dei dipendenti’ che, secondo quanto espressamente riferito dall'Istante, non può costituire oggetto di rivalsa ai sensi del richiamato articolo 23, comma 1 della legge n. 218 del 1952, rappresenti un onere indeducibile dal reddito di impresa. [-] i suddetti oneri risultano parimenti indeducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;

  • “la deducibilità dei suddetti contributi per la sola quota parte riferibile al datore di lavoro, sulla base di quanto argomentato in risposta al primo quesito, sia consentita nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il relativo pagamento e, conseguentemente, il relativo fondo è stato utilizzato a copertura delle passività a fronte delle quali era stato stanziato”.


Risposta all'interpello n. 413 del 4 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 413 del 4 agosto 2022

Corretta applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 così come successivamente modificato dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di nuovo regime Patent box - Regime transitorio


Con la Risposta ad interpello n. 413/2022, avente ad oggetto chiarimenti in merito alla verifica delle condizioni per esercitare l'opzione per il nuovo regime Patent box, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della normativa rilevante, ha affermato che:

  • “con riferimento all'opzione per il regime in autoliquidazione OD ex articolo 4 del D.L. n. 34/2019, espressa da [ALFA] con la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2020 (Modello Unico SC 2021) e avente ad oggetto (...) disegni e modelli, la medesima società non potrà scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all'articolo 6 in argomento, in considerazione dell'espressa preclusione prevista dal comma 10 del medesimo articolo 6. Invero, [ALFA] potrà continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, ossia fino al 2024, senza obbligo di esercitare anno per anno l'opzione OD”.

  • “Con riferimento, invece, ai nuovi beni immateriali acquisiti a partire dall'anno di imposta 2021, [ALFA] potrà esercitare - sussistendo i requisiti previsti dalla nuova disciplina - soltanto l'opzione per il nuovo Patent box, così come previsto dai commi 8 e 10 dell'articolo 6 del Decreto”.






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