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DOCUMENTI DI PRASSI - 5 AGOSTO 2022

Care/i tutte/i

Oggi segnaliamo i seguenti documenti di prassi:

Risposta all'interpello n. 414 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 414 del 5 agosto 2022

Articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni-bis). Contributo a fondo perduto COVID-19: soggetto dichiarato fallito.


Con la risposta n. 414/2022 l’Agenzia delle Entrate, interpellata al fine di sapere “se la condizione per cui «il beneficiario non deve essere assoggettato a procedura concorsuale ai sensi del diritto nazionale», requisito di accesso precisato in via interpretativa dalla citata circolare n. 5/E del 2021 relativa al solo Contributo Sostegni, è da considerarsi, nel silenzio della legge e di specifici chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, requisito di accesso anche al Contributo Sostegni-bis automatico”, ha affermato che i chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 2021, “riprendono la regolamentazione comunitaria in materia di ‘aiuti di Stato’, in considerazione di quanto disposto con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», anche detta "Temporary Framework"), confermando che presupposto per l'accesso ai contributi COVID sia che l'impresa richiedente non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale (grassetto e sottolineato nostri).


Risposta all'interpello n. 415 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 415 del 5 agosto 2022

Articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto cd. perequativo: imprese in difficoltà.

Con la Risposta ad interpello n. 415/2022, in tema di contributivo a fondo perduto perequativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • “analogamente a quanto affermato per la verifica dello stato di difficoltà, anche il requisito dimensionale, vada verificato alla data del 31 dicembre 2019";

  • "un'impresa in difficoltà è tale se soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: «[...] c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori»” (Cfr. articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).

Risposta all'interpello n. 416 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 416 del 5 agosto 2022

Cessioni di omaggi floreali - Vendite per corrispondenza - Articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Con la Risposta ad interpello n. 416/2022, avente ad oggetto il regime IVA dell’attività di cessione di omaggi floreali effettuata nell’ambito del commercio elettronico indiretto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “la cessione di beni (fiori o altro) da parte dell'istante tramite il proprio sito internet ovvero con le ulteriori modalità segnalate («canali mobile, app o numero verde»), cui segue la consegna fisica degli stessi da parte del soggetto (tipicamente il fiorista esecutore) incaricato dal venditore, rispettando le caratteristiche descritte può essere assimilata alle vendite per corrispondenza” con la conseguenza che tale attività non è soggetta all'obbligo di emissione della fattura “(se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del Decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696”.


Risposta all'interpello n. 417 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 417 del 5 agosto 2022

Bolletta doganale d'importazione - Registrazione ai fini IVA - articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


Con la Risposta ad interpello n. 417/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA - propedeutici all'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA pagata all'importazione – è confermata “l'idoneità dei dati riportati nel prospetto di ‘Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione’ (allegato n. 1 alla Circolare n. 22 del 2022), estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale. [-] Non è invece possibile valutare in questa sede l'idoneità del ‘documento di cortesia’ emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall'Agenzia delle dogane”.

  • È possibile avvalersi della semplificazione di cui all’art. 6, co. 6 D.P.R. n. 695/1996 (i.e., annotazione di un documento riepilogativo in luogo delle singole fatture relative ai beni e servizi acquistati di importo inferiore a Euro 300,00) “anche per la registrazione nel registro IVA acquisti, delle bollette doganali ora dei ‘prospetti di riepilogo ai fini contabili’ [relativi ad operazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese], laddove sia possibile collegare il ‘documento riepilogativo’ ex articolo 6 del DPR n. 695 del 1996, ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel ‘documento riepilogativo’ dei numeri MRN delle importazioni, oltre all'ammontare della base imponibile e dell'IVA all'importazione), consentendo, altresì, l'individuazione in maniera univoca e immediata dell'operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Va da sé l'obbligo di conservazione del ‘documento riepilogativo’ congiuntamente ai singoli ‘prospetti di riepilogo ai fini contabili’.


Risposta all'interpello n. 418 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 418 del 5 agosto 2022

Articolo 87 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Requisito della commercialità e attività preliminari alla conduzione in affitto d'azienda.


Con la Risposta ad interpello n. 418/2022, avente ad oggetto il requisito della commercialità ai fini PEX (nel caso di società che nel 2016 e nel 2017 si trovava in fase di start up), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “in linea generale, l'esercizio di impresa commerciale, a cui è subordinato il regime di esenzione, è individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 55 del TUIR, con la conseguenza che le disposizioni recate dall'articolo 87 devono intendersi riferite alle attività che danno luogo a reddito di impresa. In tale contesto, si è in presenza di «un'impresa commerciale» ai fini PEX nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Si ritiene, parimenti, che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza”. In particolare, “ai fini della determinazione del momento a partire dal quale l'impresa si qualifica come commerciale, è necessario «(...) identificare le attività prodromiche finalizzate all'allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria all'esercizio dell'attività dell'impresa (c.d. fase di start up). [-] Il periodo di start up, infatti, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l'esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell'ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa” (Cfr. circolare n. 7/E del 2013).


Risposta all'interpello n. 419 del 5 agosto 2022
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Risposta ad interpello n. 419 del 5 agosto 2022

Articolo 1, comma 5 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto e cessione di ramo d'azienda.


Con la Risposta ad interpello n. 419/2022, l’Agenzia delle Entrate, interpellata al fine di sapere se gli importi riscossi dall’Istante per la cessione del ramo d'azienda debbano essere considerati per il calcolo della differenza del fatturato medio mensile ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, ha affermato che “nel determinare l'ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, l'istante dovrà elidere le somme riferibili all'imprese ceduta”.

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